Obiettivi delle riforme
Ferme le modifiche specifiche proposte per le singole tipologie di cause, in linea generale per tutte le cause si propongono alcune misure idonee a rafforzare e a rendere effettivo il favor conciliationis:
a) la costituzione di organismi appositi, deputati a gestire in modo pacifico le controversie, ai quali si possano rivolgere i soggetti interessati a cercare una composizione pacifica;
b) la predisposizione di procedure precise e articolate nei diversi passaggi, che facilitino il raggiungimento di una soluzione concordata;
c) la previsione di sollecitazioni più intense a perseguire la via conciliativa, con un grado di obbligatorietà maggiore nelle cause in cui è coinvolto il bene pubblico, come quelle amministrative e penali.
Strumenti formali per introdurre le riforme
Le proposte di riforma possono essere disposte a diversi livelli di forza normativa, a seconda delle competenze legislative riconosciute dall'ordinamento.
Il legislatore universale può adottare tutte queste proposte per modificare le norme dei codici oppure introdurle con apposite leggi universali speciali, che valgano per tutta la Chiesa.
Anche il legislatore particolare può adottare alcune di queste proposte, per sopperire all'inerzia del legislatore universale ovvero per adattare le disposizioni alle peculiarità delle singole comunità ecclesiali, ma con efficacia limitata al proprio ambito di competenza e per le materie previste.
Ciò vale soprattutto per le conferenze episcopali che sono dotate di poteri legislativi limitati e possono intervenire a dare norme specifiche in tema di transazione e di arbitrato (can. 1714 CIC) oppure per gli uffici o consigli preposti a suggerire eque soluzioni nelle controversie amministrative (can. 1733, § 2 CIC).
Per contro, i vescovi diocesani sono titolari di una competenza legislativa generale entro i confini delle proprie diocesi e quindi possono emanare norme particolari per regolare gli organismi e le procedure di conciliazione, con riguardo sia alle cause contenziose, sia alla cause amministrative, sia alle cause penali, sia alle cause matrimoniali.
Metodo delle riforme
Al fine di perfezionare la normativa vigente, si è scelto di seguire due modalità operative per introdurre le necessarie riforme:
la stesura di norme speciali che integrano i canoni del codice: si vedano in tale senso le norme proposte per regolare la costituzione e il modo di procedere del Consiglio di conciliazione diocesano; quelle per il Consiglio di conciliazione della Curia romana e dell'Albo dei conciliatori e degli arbitri; quelle per la disciplina dell'arbitrato; quelle per la regolamentazione della procedura di giustizia rigenerativa nelle cause penali;
la modifica dei canoni del codice latino, con ritocchi alla formulazione testuale delle norme o aggiunte di norme ulteriori.
Per un quadro riassuntivo delle riforme, che mostra come potrebbe diventare il sistema canonico di risoluzione conciliativa delle controversie a seguito dell'adozione delle proposte, si può vedere il Sussidio applicativo qui allegato.