La giustizia penale restaurativa o ricostruttiva
La giustizia penale restaurativa o ricostruttiva
Il termine anglosassone “restorative justice”, riferito ai modelli del fare giustizia che promuovono un’interazione diretta fra la persona cui il reato viene attribuito e la vittima (eventualmente anche un soggetto “esponenziale” dei beni aggrediti), è stato reso per lo più in lingua italiana con “giustizia riparativa”. Simile locuzione, nella nostra lingua, sembra evocare, tuttavia, prospettive di carattere soprattutto risarcitorio o di ripristino materiale dei beni offesi: perciò appare più corretto rendere “restorative justice” con giustizia ricostruttiva, restaurativa o trasformativa. Tale forma di giustizia, peraltro, può essere riferita, in senso esteso, a tutte le forme di risposta al reato che non costituiscano più un corrispettivo, assumendo, dunque, natura ritorsiva (negativo per negativo), bensì rivestano la forma di un progetto, o programma, che possa manifestarsi positivo anche per il suo destinatario (in termini di responsabilizzazione verso i beni e le persone offese nonché di aiuto a ristabilire un rapporto corretto con la comunità sociale; ma anche in termini tali per cui la società stessa possa farsi carico della carenze di opportunità sociali e culturali che hanno caratterizzato la vita di molti trasgressori della legge). Mentre in senso ristretto la forma di giustizia in oggetto può essere riferita alle suddette forme di risposta al reato che cercano di riannodare un rapporto di reciproco riconoscimento personale tra le parti in esso coinvolte: secondo quanto la c.d. riforma Cartabia (d.l. n. 150/2022) denomina, per l’Italia, come “programmi di giustizia riparativa”.
Il sistema di giustizia ricostruttiva (o restaurativa) corrisponde a un modello di risposta al reato che si assume diverso dal sistema di giustizia retributiva, con finalità preventiva o repressiva, nel quale l'azione punitiva viene gestita, secondo modalità ritorsive, in funzione dell’interesse pubblico volto a restaurare l’ordine sociale, senza più coinvolgere una relazione diretta tra l’autore della condotta criminosa e coloro che ne subiscono gli effetti. Nel processo penale, infatti, il reo e la vittima sono separati e i loro ruoli ridotti ed emarginati: la sanzione viene misurata non già in rapporto alle esigenze riparative e riconciliative tra l’offensore e l’offeso, ma in proporzione della gravità del comportamento lesivo della norma penale; il reo viene considerato il centro passivo di imputazione delle sanzioni penali, mentre perde la capacità di assumere responsabilmente l’impegno di riparare i danni morali e materiali inferti alla vittima; la sentenza che infligge la pena non sana la lacerazione nelle relazioni sociali tra il reo, la vittima e la comunità, ma applica la sanzione come il corrispettivo del comportamento trasgressivo, senza una prospettiva di progetto di riabilitazione efficace per il futuro.
Diverso, invece, è l’approccio della giustizia ricostruttiva (o restaurativa), in quanto riporta al centro - senza compromettere i diritti difensivi - le relazioni tra l’autore del reato e la persona offesa, quali protagonisti dell’evento che ha causato il conflitto, per restaurare tra loro e con la comunità rapporti di giustizia. Con l’ausilio della mediazione, infatti, viene ripristinata la comunicazione diretta tra il reo e l’offeso allo scopo di giungere alla sostanziale riconciliazione attraverso diversi passaggi. Anzitutto, la rielaborazione del vissuto di entrambi per far emergere la verità (sia sotto il profilo dei fatti, sia di quello emozionale-esperienziale) riguardo all’intera vicenda in prospettiva globale, non esclusivamente a riguardo della condotta lesiva della norma penale. Poi, l’avvio di un processo di conversione della mentalità e dello stile di vita, non solo del reo ma anche della vittima: l’uno chiamato a riprovare il comportamento negativo che ha dato origine al reato, l’altra invitata a comprendere e a perdonare. Infine la responsabilizzazione di entrambi nel definire in modo consensuale le modalità e le condizioni per riparare i danni morali e materiali arrecati dal reato e per progettare nel futuro i rapporti tra reo, vittima e comunità, in modo da evitare che si ripresentino situazioni di crisi.
Rispetto quindi al modello di giustizia retributiva, la giustizia ricostruttiva presenta molteplici aspetti positivi: il recupero della dimensione interpersonale del conflitto tra reo, vittima e comunità, così da prendersi cura del trauma e riparare i danni; la maggiore efficacia nella riabilitazione del colpevole, attraverso la maturazione di scelte personali di adesione interiore al rispetto della giustizia e non per imposizione forzosa di misure intimidatorie; la risposta al reato nella logica della promozione del bene dei soggetti coinvolti e non di mera reazione negativa, retribuendo il male con un male corrispondente.
Come si nota, il metodo e gli obiettivi della giustizia ricostruttiva sono pienamente congruenti con il principio di riconciliazione che informa la funzione punitiva nella Chiesa sulla base del monito evangelico della correctio fraterna, diretta a convertire il colpevole per reintegrarlo nella comunione con i fratelli (Mt 18, 17). Egualmente, la giustizia ricostruttiva si conforma al modello divino della giustizia integrata con la misericordia e la mitezza, tesa a reprimere i comportamenti malvagi, ma attenta a promuovere sempre il bene delle persone, quindi non a rispondere al male con un altro male, ma a vincere il male con il bene (Rm 12, 17-21)