Rispetto alla ricchezza della tradizione canonistica e all’ampiezza del ricorso ai metodi conciliativi nelle epoche precedenti, il sistema normativo attuale della Chiesa non prevede una disciplina organica che metta in evidenza il ruolo centrale del principio di riconciliazione nella gestione delle controversie. All’istanza di composizione pacifica sono infatti dedicate poche e frammentarie disposizioni nell’ambito del libro VII, De processibus, del Codice di diritto canonico del 1983. Nondimeno, anche alla luce dei principi ispiratori della normativa, si può ritenere che sussista al fondo dell’ordinamento canonico un favor conciliationis che consente di applicare in modo estensivo le diverse possibilità di attuazione dei metodi di composizione pacifica delle controversie.
La norma fondamentale è contenuta nel can. 1446, che enuncia nel §1 il dovere di tutti i fedeli, e particolarmente dei Vescovi, di impegnarsi a evitare le liti e a cercare di comporle in modo pacifico. Nel §2 ripete e rafforza il dovere in capo al giudice, il quale, sul nascere della lite ed anche in qualunque altro momento, ogni volta che scorga speranza di buon esito, non lasci di esortare le parti e di aiutarle a cercare di comune accordo un’equa soluzione della controversia. Che si tratti di una norma che enuncia un principio generale si evince dal fatto che risulta ripetuta in altre parti del codice in rapporto a processi speciali: nel can. 1659, §1 per il processo contenzioso orale; nel can. 1695 per il processo di separazione dei coniugi; nel can. 1733 per il contenzioso amministrativo. Al principio di riconciliazione si può ritenere che sia ispirato anche il can. 1341 relativo all’avvio della procedura per l’applicazione delle sanzioni penali.
Pure per quanto concerne le modalità di attuazione della concordia, il can. 1446 ha una formulazione elastica, che non limita lo spettro delle misure che possono essere adottate per praticare la conciliazione e per dare efficacia al risultato raggiunto, ma consente di ricorrere a ogni strada o strumento ritenuto idoneo. Lo stesso canone indica alcuni dei possibili strumenti: la conciliazione o la mediazione di persone autorevoli e imparziali (§2), oppure la transazione o il compromesso arbitrale quando la lite verte sul bene privato (§3). Altre misure potrebbero essere utilizzate dalle parti, nell’esercizio di una legittima libertà di scegliere il modo migliore di esercitare i propri diritti e doveri, laddove non siano previste restrizioni dal diritto.
A fronte di queste enunciazioni generali, non si può non rimarcare la portata riduttiva del titolo che tratta appositamente de modis evitandi iudicia nell’ambito della parte dedicata ai processi speciali. Come metodi di pacificazione sono indicati solo la transazione e il compromesso che deferisce il giudizio agli arbitri (can. 1713), ma se ne limita l’uso alle cause che riguardano beni privati di cui i soggetti abbiano la libera disposizione (can. 1715, §1). Il codice, inoltre, rinuncia a dettare una specifica disciplina e rinvia alle norme prescelte dalle parti, oppure a quelle dettate dalle Conferenze episcopali nazionali o alla legge vigente nel luogo dove viene fatta la convenzione (can. 1714).
Spazi significativi di applicazione del metodo conciliativo si possono intravvedere nella parte del codice intitolata ai ricorsi contro gli atti amministrativi singolari. Il can. 1733, infatti, esorta a ricercare di comune accordo un’equa soluzione, ricorrendo anche alla mediazione o allo studio di persone autorevoli, al fine di comporre la controversia (§1). La normativa universale non prevede la predisposizione di appositi organismi di mediazione, né le procedure da seguire, tuttavia nel §2 dello stesso canone demanda alla normativa particolare delle Conferenze episcopali, o dei singoli Vescovi, di costituire nelle diocesi un ufficio o consiglio che abbia il compito di ricercare e suggerire eque soluzioni. Si tratta certamente di una importante opportunità di implementazione del principio di riconciliazione nelle strutture ecclesiali, ma purtroppo ha trovato scarsa rispondenza nel diritto emanato nelle Chiese particolari.
Come si nota, varie sono le criticità che emergono dalla legislazione codiciale per l’assenza di una concezione assiologica forte e olistica del principio di riconciliazione che ha impedito di delineare un quadro sistematico completo e chiaro. Basti considerare la mancata previsione di qualsiasi obbligatorietà specifica del dovere di cercare una composizione pacifica che può comportare l’inefficacia concreta delle disposizioni che ne promuovono l’attuazione. O ancora, la carenza di strutture e di procedure apposite che segnino una via certa e sicura da esperire per realizzare il tentativo di conciliazione.
Queste lacune e imperfezioni della normativa devono essere prese in considerazione de iure condendo in vista di un possibile e necessario perfezionamento del sistema al fine di apportare le adeguate integrazioni, ma non possono togliere validità ed efficacia all’assioma fondamentale che prescrive di evitare le liti e indica nella concordia reciproca il metodo preferenziale per risolvere le controversie. In base al favor conciliationis che costituisce il modo autenticamente cristiano di comporre i conflitti, pertanto, occorre interpretare i canoni sparsi del codice, sforzandosi di risolvere eventuali antinomie o difficoltà pratiche nel senso più consono all’applicazione più piena di questo principio, in modo da sollecitare e sostenere nella forma più estesa il monito evangelico alla riappacificazione interpersonale.