Il can. 1341 CIC, sulla scorta di quanto stabilito in via generale dal can. 1446 CIC, stabilisce che: «l’Ordinario deve avviare la procedura giudiziaria o amministrativa per infliggere o dichiarare le pene quando abbia constatato che né per vie dettate dalla sollecitudine pastorale, soprattutto con la correzione fraterna, né con l’ammonizione né con la riprensione, è possibile ottenere sufficientemente il ristabilimento della giustizia, l’emendamento del reo, la riparazione dello scandalo». Il procedimento penale rimane, dunque, l’extrema ratio da utilizzare solamente quando altre vie non abbiano portato al ristabilimento della giustizia violata dall’azione criminosa e solamente allorquando, attraverso vie alternative al giudizio, non sia stato possibile ristabilire la giustizia, emendare il reo e riparare lo scandalo derivante dal comportamento delittuoso.
La previsione codiciale apre dunque a notevoli spazi per strumenti atti a prevenire lo svolgimento di procedimenti aventi carattere giudiziale, ancorché essi non siano definiti in modo esplicito.