Indagine previa (can. 1718 CIC)
Il processo penale canonico si apre, secondo il dettato del can. 1717 ed a meno che non si tratti di fatti delittuosi noti e certi, con una indagine previa da avviarsi ogniqualvolta si abbia una notitia criminis. L’indagine previa è volta a verificare i fatti, le circostanze e l’eventuale imputabilità. Si tratta di una fase di raccolta di notizie necessaria per valutare la possibilità, da parte dell’ordinario, di procedere con uno degli strumenti processuali previsti dal codice (procedimento penale giudiziale o extraiudicialis).
All’esito dell’indagine previa l’ordinario, ai sensi del can. 1718 §1 n. 2 è chiamato a valutare se sia «conveniente» procedere con la celebrazione di un procedimento penale o se non esistano, invece, altri mezzi da utilizzare in modo da rendere superfluo lo svolgimento del processo. In questo caso si tratterà di stabilire se il presunto colpevole possa essere emendato o se, addirittura, abbia già dato prova della propria emenda, se si possa comunque procedere alla riparazione dello scandalo causato, se si possa ristabilire la giustizia e se possano essere risarciti i danni eventualmente provocati.
È proprio al termine della indagine previa che l’ordinario potrà decidere «se non sia conveniente, per evitare giudizi inutili, che egli stesso o l’investigatore, consenzienti le parti, dirima la questione dei danni secondo il giusto e l’onesto» (can. 1718 §4). In questo caso si apre la possibilità di ricorrere ad una sorta di arbitrato al fine di risolvere in modo consensuale la controversia, quanto meno sotto il profilo del risarcimento dei danni. Danni da intendersi, sia in senso morale che materiale, stante la indeterminatezza della disposizione di legge ed il cui risarcimento avviene normalmente all’esito di una azione contenziosa avente carattere privato e volontario e, in quanto tale, nella piena disponibilità delle parti coinvolte.
Azione contenziosa per la riparazione dei danni (can. 1729 CIC)
Qualora non sia possibile, per svariati motivi, evitare il giudizio penale, nella duplice forma del procedimento ordinario e di quello extraiudicialis, la risoluzione pacifica potrà eventualmente riguardare l’azione per la riparazione dei danni. Il can. 1729, infatti, prevede che tale azione possa essere promossa in via contenziosa dalla parte lesa nel corso del giudizio penale. Ma nulla vieta che tale controversia venga demandata, ai sensi del can. 1713, alla transazione, alla riconciliazione o al giudizio di uno o più arbitri.
Il nuovo can. 1361 §4, prevedendo che la remissione della censura non possa essere concessa fino a quando il reo non abbia riparato al danno causato, apre nuovi spazi per eventuali procedimenti extragiudiziali di risarcimento del danno, anche al termine della celebrazione di un procedimento penale, dal momento che la remissione della censura interviene in un momento successivo alla condanna del reo ed in vista della sua riabilitazione.