Can. 1718
§4. Prima di decidere a norma del §1 e ogniqualvolta si ritenga possibile e opportuno, anche dopo l’avvio del processo, sia giudiziale che stragiudiziale, l’Ordinario, di sua iniziativa o su richiesta di uno degli interessati, può invitare l’indagato, l’eventuale vittima o altre persone coinvolte dall’offesa, a partecipare a una procedura di giustizia restaurativa per ricostruire la verità delle vicende umane, responsabilizzare l’autore dell’offesa e ripristinare rapporti di giustizia, di solidarietà e di benevolenza con la comunità.
§5. All’esito della procedura e ai fini indicati nel §4 l’Ordinario può adottare nei confronti dell’indagato misure penitenziali, con l’imposizione di tenere determinate condotte riparative, o misure risarcitorie, con la corresponsione in via equitativa dei danni. Al compimento di tali misure, l’Ordinario può decidere di non procedere all’avvio del processo e di considerare estinto il delitto.
§6. La procedura di giustizia riparativa viene regolata da una legge speciale.