La giustizia rigenerativa o restaurativa nelle cause penali
Il termine anglosassone “restorative justice”, riferito ai modelli del fare giustizia che promuovono un’interazione diretta fra la persona cui il reato viene attribuito e la vittima (eventualmente anche un soggetto “esponenziale” dei beni aggrediti), è stato reso per lo più in lingua italiana con “giustizia riparativa”. Simile locuzione, nella nostra lingua, sembra evocare, tuttavia, prospettive di carattere soprattutto risarcitorio o di ripristino materiale dei beni offesi: perciò appare più corretto rendere “restorative justice” con giustizia ricostruttiva, restaurativa o rigenerativa. Tale forma di giustizia, peraltro, può essere riferita, in senso esteso, a tutte le forme di risposta al reato che non costituiscano più un corrispettivo, assumendo, dunque, natura ritorsiva (negativo per negativo), bensì rivestano la forma di un progetto, o programma, che possa manifestarsi positivo anche per il suo destinatario (in termini di responsabilizzazione verso i beni e le persone offese nonché di aiuto a ristabilire un rapporto corretto con la comunità sociale; ma anche in termini tali per cui la società stessa possa farsi carico della carenze di opportunità sociali e culturali che hanno caratterizzato la vita di molti trasgressori della legge). Mentre in senso ristretto la forma di giustizia in oggetto può essere riferita alle suddette forme di risposta al reato che cercano di riannodare un rapporto di reciproco riconoscimento personale tra le parti in esso coinvolte: secondo quanto la c.d. riforma Cartabia (d.l. n. 150/2022) denomina, per l’Italia, come “programmi di giustizia riparativa”.
Il sistema di giustizia rigenerativa o restaurativa corrisponde a un modello di risposta al reato che si assume diverso dal sistema di giustizia retributiva, con finalità preventiva o repressiva, nel quale l'azione punitiva viene gestita, secondo modalità ritorsive, in funzione dell’interesse pubblico volto a restaurare l’ordine sociale, senza più coinvolgere una relazione diretta tra l’autore della condotta criminosa e coloro che ne subiscono gli effetti. Nel processo penale, infatti, il reo e la vittima sono separati e i loro ruoli ridotti ed emarginati: la sanzione viene misurata non già in rapporto alle esigenze riparative e riconciliative tra l’offensore e l’offeso, ma in proporzione della gravità del comportamento lesivo della norma penale; il reo viene considerato il centro passivo di imputazione delle sanzioni penali, mentre perde la capacità di assumere responsabilmente l’impegno di riparare i danni morali e materiali inferti alla vittima; la sentenza che infligge la pena non sana la lacerazione nelle relazioni sociali tra il reo, la vittima e la comunità, ma applica la sanzione come il corrispettivo del comportamento trasgressivo, senza una prospettiva di progetto di riabilitazione efficace per il futuro.
Diverso, invece, è l’approccio della giustizia rigenerativa o restaurativa, in quanto riporta al centro - senza compromettere i diritti difensivi - le relazioni tra l’autore del reato e la persona offesa, quali protagonisti dell’evento che ha causato il conflitto, per restaurare tra loro e con la comunità rapporti di giustizia. Con l’ausilio della mediazione, infatti, viene ripristinata la comunicazione diretta tra il reo e l’offeso allo scopo di giungere alla sostanziale riconciliazione attraverso diversi passaggi. Anzitutto, la rielaborazione del vissuto di entrambi per far emergere la verità (sia sotto il profilo dei fatti, sia di quello emozionale-esperienziale) riguardo all’intera vicenda in prospettiva globale, non esclusivamente a riguardo della condotta lesiva della norma penale. Poi, l’avvio di un processo di conversione della mentalità e dello stile di vita, non solo del reo ma anche della vittima: l’uno chiamato a riprovare il comportamento negativo che ha dato origine al reato, l’altra invitata a comprendere e a perdonare. Infine la responsabilizzazione di entrambi nel definire in modo consensuale le modalità e le condizioni per riparare i danni morali e materiali arrecati dal reato e per progettare nel futuro i rapporti tra reo, vittima e comunità, in modo da evitare che si ripresentino situazioni di crisi.
Rispetto quindi al modello di giustizia retributiva, la giustizia rigenerativa presenta molteplici aspetti positivi: il recupero della dimensione interpersonale del conflitto tra reo, vittima e comunità, così da prendersi cura del trauma e riparare i danni; la maggiore efficacia nella riabilitazione del colpevole, attraverso la maturazione di scelte personali di adesione interiore al rispetto della giustizia e non per imposizione forzosa di misure intimidatorie; la risposta al reato nella logica della promozione del bene dei soggetti coinvolti e non di mera reazione negativa, retribuendo il male con un male corrispondente.
Come si nota, il metodo e gli obiettivi della giustizia rigenerativa sono pienamente congruenti con il principio di riconciliazione che informa la funzione punitiva nella Chiesa sulla base del monito evangelico della correctio fraterna, diretta a convertire il colpevole per reintegrarlo nella comunione con i fratelli (Mt 18, 17). Egualmente, la giustizia rigenerativa si conforma al modello divino della giustizia integrata con la misericordia e la mitezza, tesa a reprimere i comportamenti malvagi, ma attenta a promuovere sempre il bene delle persone, quindi non a rispondere al male con un altro male, ma a vincere il male con il bene (Rm 12, 17-21)
La conciliazione nelle cause penali
Allo stato il diritto penale canonico non prevede specifiche procedure per la risoluzione stragiudiziale delle controversie. Nondimeno il metodo e lo scopo della giustizia rigenerativa o restaurativa possono essere ricompresi nei fini della funzione punitiva della Chiesa: «la reintegrazione della giustizia, la correzione del reo e la riparazione dello scandalo»(can. 1311, §2 CIC). Tali obiettivi infatti possono essere ritenuti coessenziali del principio di riconciliazione dell’autore del reato con Dio, con le persone offese e con la comunità, una riconciliazione che richiede necessariamente che sia maturata la resipiscenza di chi abbia arrecato l’offesa e che sia restaurata la giustizia nelle relazioni con gli altri (riparazione dei danni all’offeso e riparazione dello scandalo nella comunità).
Pure se non siano regolati espressamente, nondimeno si possono considerare praticabili sia strumenti preventivi che facilitano la conciliazione, sia strumenti per la risoluzione pacifica delle conseguenze dell'offesa penale.
Proposte di norme integrative
Le proposte di riforma della normativa vigente in merito alle cause penali sono dirette ai seguenti obiettivi:
promuovere il passaggio dalle forme di giustizia retributiva alle forme di giustizia rigenerativa o restaurativa nella gestione delle conseguenze dell'offesa penale;
inserire nelle norme che regolano la funzione punitiva della Chiesa e che stabiliscono il principio della sanzione penale come extrema ratio, la previsione espressa della preferenza per il ricorso a metodi conciliativi di giustizia riparativa o restaurativa;
regolare le modalità di attuazione della giustizia rigenerativa o restaurativa, con riferimento alle autorità competenti, ai soggetti che possono partecipare, agli adempimenti da rispettare, alle misure che possono essere adottate e agli effetti nei riguardi del processo penale e del delitto;
favorire la partecipazione alle procedure di giustizia restaurativa di tutti i soggetti coinvolti dall'offesa penale (l'indagato o condannato, la vittima o altri pregiudicati dal delitto, la comunità) per ripristinare rapporti di giustizia, di solidarietà e di benevolenza reciproca.
Le proposte di perfezionamento della normativa prevedono due diverse tipologie di riforma:
1) Proposte di modifica del testo di norme vigenti
2) Proposte di integrazione della normativa con l'emanazione di norme ulteriori
1) Le proposte di modifica della normativa vigente riguardano principalmente:
la previsione espressa delle procedure di giustizia rigenerativa o restaurativa tra le misure di sollecitudine pastorale che l'Ordinario deve percorrere come alternativa all'avvio del processo penale (can. 1341);
la previsione espressa della possibilità di attuazione delle misure di giustizia rigenerativa o restaurativa al termine della investigatio praevia (can. 1718, §4).
2) Le proposte di integrazione della normativa vigente riguardano l'emanazione di disposizioni apposite per regolare le misure di giustizia rigenerativa o restaurativa in tutte le fasi che precedono, accompagnano o seguono l'avvio del processo penale, sia giudiziale che stragiudiziale.