Allo stato il diritto penale canonico non prevede specifiche procedure per la risoluzione stragiudiziale delle controversie. Nondimeno il metodo e lo scopo della giustizia riparativa o restaurativa possono essere ricompresi nei fini della funzione punitiva della Chiesa: «la reintegrazione della giustizia, la correzione del reo e la riparazione dello scandalo»(can. 1311, §2 CIC). Tali obiettivi infatti possono essere ritenuti coessenziali del principio di riconciliazione dell’autore del reato con Dio, con le persone offese e con la comunità, una riconciliazione che richiede necessariamente che sia maturata la resipiscenza di chi abbia arrecato l’offesa e che sia restaurata la giustizia nelle relazioni con gli altri (riparazione dei danni all’offeso e riparazione dello scandalo nella comunità).
Pure se non siano regolati espressamente, nondimeno si possono considerare praticabili sia strumenti preventivi che facilitano la conciliazione, sia strumenti per la risoluzione pacifica delle conseguenze dell'offesa penale.
Proposte di norme integrative
Le proposte di riforma della normativa vigente in merito alle cause penali sono dirette ai seguenti obiettivi:
promuovere il passaggio dalle forme di giustizia retributiva alle forme di giustizia restaurativa nella gestione delle conseguenze dell'offesa penale;
inserire nelle norme che regolano la funzione punitiva della Chiesa e che stabiliscono il principio della sanzione penale come extrema ratio, la previsione espressa della preferenza per il ricorso a metodi conciliativi di giustizia riparativa o restaurativa;
regolare le modalità di attuazione della giustizia restaurativa, con riferimento alle autorità competenti, ai soggetti che possono partecipare, agli adempimenti da rispettare, alle misure che possono essere adottate e agli effetti nei riguardi del processo penale e del delitto;
favorire la partecipazione alle procedure di giustizia restaurativa di tutti i soggetti coinvolti dall'offesa penale (l'indagato o condannato, la vittima o altri pregiudicati dal delitto, la comunità) per ripristinare rapporti di giustizia, di solidarietà e di benevolenza reciproca.
Le proposte di perfezionamento della normativa prevedono due diverse tipologie di riforma:
1) Proposte di modifica del testo di norme vigenti
2) Proposte di integrazione della normativa con l'emanazione di norme ulteriori
1) Le proposte di modifica della normativa vigente riguardano principalmente:
la previsione espressa delle procedure di giustizia restaurativa tra le misure di sollecitudine pastorale che l'Ordinario deve percorrere come alternativa all'avvio del processo penale (can. 1341);
la previsione espressa della possibilità di attuazione delle misure di giustizia restaurativa al termine della investigatio praevia (can. 1718, §4).
2) Le proposte di integrazione della normativa vigente riguardano l'emanazione di disposizioni apposite per regolare le misure di giustizia restaurativa in tutte le fasi che precedono, accompagnano o seguono l'avvio del processo penale, sia giudiziale che stragiudiziale.