I contendenti sono esortati a evitare le liti in giudizio cercando di comporre la controversia pacificamente al più presto.
Procedimento: l’appianamento del dissidio può essere perseguito attraverso un dialogo diretto tra gli interessati senza intermediari, oppure avvalendosi della mediazione di soggetti terzi, che si possono limitare ad agevolare la comunicazione tra le parti, lasciando alle stesse il compito di trovare una soluzione, oppure possono assumere la funzione più incisiva di promuovere attivamente l’esito positivo delle trattative, proponendo un equo accomodamento. La concordia può essere così raggiunta o tramite un accordo bilaterale, formalizzato con un contratto di transazione o di compromesso arbitrale (cfr. infra), oppure disponendo un atto unilaterale di rinuncia a far valere le proprie pretese, che può essere a titolo oneroso o a titolo gratuito e può avere diversi contenuti e forma: perdono dell’offesa, rimessione del debito, donazione, ecc. In tutti i casi, il risultato dell’avvenuta concordia conduce chi avrebbe potuto presentare una causa in giudizio a rinunciare al diritto di azione.
Con l’introduzione del libello il giudice viene investito del compito di attivarsi per esortare le parti e aiutarle a cercare di comune accordo un’equa soluzione della controversia. L’impegno del giudice sorge fin dalla fase iniziale della causa, in limine litis, e anche successivamente, in qualunque altro momento del processo, ogniqualvolta intravveda una qualche speranza di un buon esito.
Procedimento: il giudice può indicare alle parti le vie idonee a superare il conflitto, avvalendosi anche della mediazione di persone autorevoli. Di regola è meglio che il giudice non assuma personalmente le trattative per giungere a stipulare un’equa composizione, ma è meglio che affidi tale compito a un’altra persona esperta di diritto e di pratiche di mediazione (can. 1167 CCEO). Per formalizzare l’accordo raggiunto all’interno del dibattito processuale occorre redigere un verbale dell’avvenuta conciliazione che rechi l’indicazione dell’eventuale partecipazione di una terza persona con il ruolo di mediatore e sia sottoscritto dalle parti e da tutti gli intervenuti. Approvata la conciliazione, il giudice prende atto della soluzione della materia del contendere e dichiara la cessazione della lite.
Definizione: i codici non danno una definizione della transazione, ma fanno riferimento implicitamente alla nozione elaborata nel corso della tradizione risalente che ha elaborato una nozione ampia, comprensiva sia del contratto di transazione in senso stretto, ossia l’accordo che risolve una controversia dall’esito incerto mediante la stipulazione di reciproche concessioni, sia di altre forme di compositiones amicabiles che siano ordinate a porre fine a un conflitto, anche senza prestazioni corrispettive.
Normativa applicabile: il codice latino si ispira al principio della libera autonomia delle parti contraenti, le quali possono scegliere le norme da applicare nella regolamentazione del contratto. In mancanza di una scelta espressa delle parti, si applicano le norme date dalla Conferenza episcopale oppure la legge civile vigente nel luogo dove la convenzione è stata stipulata (can. 1715 CIC). Il codice delle Chiese Orientali, invece, non prevede analoga facoltà di scelta delle parti e stabilisce di osservare la legge civile del luogo (can. 1664 CCEO). Egualmente, la CEI ha deciso di non emanare norme particolari, ma di rinviare alle leggi civili.
A prescindere dalla normativa civile applicata per regolare gli effetti della transazione, sono comunque da rispettare le norme dell’ordinamento canonico che regolano i presupposti e i requisiti essenziali per gli atti in generale e per la disponibilità dei diritti in particolare, quali le prescrizioni relative alla capacità di agire e alla rappresentanza per conto di altri. Qualora poi l’accordo abbia ad oggetto i beni ecclesiastici temporali, è necessario osservare anche le norme che richiedono per la loro valida alienazione la licenza della competente autorità ecclesiastica, oltre ad altri presupposti o adempimenti (can. 1715, § 2 CIC; can. 1165, § 2 CCEO).
Effetti: la transazione validamente stipulata vincola le parti all’osservanza di quanto concordato e preclude la possibilità di proporre in giudizio un’azione per rivendicare le pretese che sono state oggetto di composizione. Contro un’eventuale convocazione in giudizio, la parte convenuta può sollevare prima della contestazione della lite l’eccezione perentoria, detta litis finitae, che impedisce la prosecuzione dell’istanza (can. 1462, § 1 CIC; can. 1121, § 1 CCEO). Nel caso tuttavia che sorgano dubbi sulla validità della transazione, sulla base delle norme specifiche applicate al concreto negozio o delle norme stabilite in via generale dal diritto canonico per gli atti giuridici o per i contratti, l’accordo può essere contestato avanti al tribunale ecclesiastico competente a giudicare nel primo grado di giurisdizione.
Definizione: occorre distinguere le due fasi o momenti di attuazione dell’arbitrato, vale a dire il contratto con cui le parti acconsentono a sottoporre la controversia alla decisione di uno o più soggetti terzi, e che viene denominato compromesso arbitrale, da un lato, e il giudizio arbitrale, dall’altro, che consiste nella procedura e poi nella decisione con le quali gli arbitri giungono a definire la questione. Dalla tradizione canonica sono ammesse due forme di arbitrato: ad normam iuris, quando si rimette agli arbitri un giudizio secondo le regole di stretto diritto, e de bono et aequo, quando si prevede una capacità di risolvere la controversia in base alle esigenze degli interessati e secondo le circostanze del caso concreto.
Normativa applicabile: il codice latino prevede anche per l’arbitrato il principio di libera autonomia delle parti, demandando a loro la scelta della normativa di riferimento, altrimenti si applicano le norme particolari previste dalla Conferenza episcopale o la legge civile del luogo dove è stato stipulato il compromesso arbitrale (can. 1714 CIC). Come per la transazione, la CEI ha deciso di non emanare norme particolari, ma di rinviare alle leggi civili.
Invece, il codice delle Chiese Orientali stabilisce una normativa dettagliata che regola integralmente l’istituto, senza rinviare alle leggi civili. La disciplina del codice orientale potrebbe quindi fungere da modello per i fedeli della Chiesa latina che vogliano applicare al loro accordo una normativa ispirata dalla comune tradizione cristiana e indichino quindi i canoni orientali come il diritto da osservare nella realizzazione dell’arbitrato.
Procedimento: il compromesso può essere contenuto in un contratto autonomo o in una clausola annessa ad un altro contratto, ma deve sempre risultare da un atto scritto (can. 1168, §§ 1-2 CCEO). Nel compromesso vengono indicati gli arbitri, sempre in numero dispari, e gli obblighi che devono osservare nell’espletamento del mandato (can. 1176, § 1 CCEO). La designazione delle persone incaricate può avvenire o direttamente con una chiamata nominale o indirettamente con la definizione delle modalità da seguire per procedere alla loro selezione.
Per sottoscrivere un compromesso occorre avere la capacità di agire e la libera disponibilità dell’oggetto dell’arbitrato. Quanto invece alle condizioni soggettive per assumere l’incarico di arbitro si richiede non solo di essere capaci di agire in ambito giuridico, ma anche di essere abili a ricevere e a svolgere un munus nell’ambito della comunità ecclesiale, per cui non sono considerati idonei sia i minori di età, sia coloro che siano stati puniti con una sanzione penale che proibisca di rivestire incarichi di rilevanza pubblica (can. 1172 CCEO), sia, in generale, coloro che non siano in comunione con la Chiesa. Trattandosi di un arbitrato volontario, gli arbitri hanno la facoltà di accettare o rifiutare l’incarico (can. 1173 CCEO).
Per quanto concerne la procedura del giudizio arbitrale, se non viene stabilito diversamente, gli arbitri possono decidere a propria discrezione l’iter da seguire nell’espletamento dell’incarico, nel rispetto tuttavia dei criteri di semplicità, di celerità e di tutela dei diritti di difesa secondo equità (can. 1176, § 2 CCEO). La decisione finale, poi, deve essere adottata a maggioranza dei voti e deve essere redatta alla stregua di una sentenza giudiziale (can. 1179, §§ 1-2 CCEO).
Effetti: se la sentenza arbitrale è stata emanata correttamente ha valore vincolante tra le parti, ma per divenire definitiva il codice dei canoni delle Chiese orientali richiede che sia depositata nella cancelleria del tribunale eparchiale del luogo dove è stata pronunciata, per essere controllata e confermata dal vicario giudiziale. Dopo il decreto di conferma la pronuncia acquista valore di cosa giudicata (can. 1181, § 4 CCEO) e può essere mandata ad esecuzione, nello stesso modo delle sentenze giudiziali, dal vescovo dell’eparchia dove è stata emessa o da un altro esecutore designato dalle parti (can. 1184, §§ 1-2 CCEO).
Nel codice latino, invece, è stata inserita una norma che mira a coordinare l’efficacia della decisione arbitrale tra il foro canonico e quello civile: indipendentemente dalla normativa scelta dalle parti per regolare l’arbitrato, il can. 1716, § 1 demanda la regolamentazione dell’efficacia della decisione arbitrale a quanto prescrive la legge civile, o quella effettivamente indicata dalle parti, o, in mancanza, quella del luogo dove è stato concluso il compromesso. Seguendo quindi un principio di omologazione alla legge civile, se questa richiede per riconoscere valore civile alla decisione arbitrale che sia confermata dal giudice, anche per il foro canonico occorre che la decisione sia confermata dal tribunale ecclesiastico del luogo in cui fu emessa. Egualmente, anche la disciplina dell’eventuale impugnazione viene regolata in parallelismo con la legge civile, per cui si stabilisce che la decisione arbitrale possa essere contestata nel foro canonico se la legge civile ammette la possibilità di una sua impugnazione (can. 1716, § 2 CIC). In quel caso la competenza a giudicare sulla controversia relativa alla correttezza della decisione arbitrale spetta al tribunale ecclesiastico di primo grado.