Proposta di motu proprio per diritto universale o di norme particolari
per integrare il can. 1716 CIC (riformato)
L’arbitrato
Art. 1 (La convenzione arbitrale)
§1. Per definire una questione dubbia o controversa, di cui al can. 1713, §2 CIC, le parti possono accordarsi per deferire la decisione a uno o più arbitri. L’accordo può essere concluso con una convenzione autonoma o con una clausola annessa a un’altra convenzione, al fine di risolvere tutte le questioni controverse sorte da quella convenzione.
§2. La convenzione arbitrale deve essere redatta in forma scritta ad validitatem.
§3. Nel testo della convenzione le parti devono indicare i nominativi degli arbitri o le modalità per designarli, le competenze e gli obblighi degli arbitri, il loro eventuale compenso e la procedura da seguire.
§4. Le parti possono scegliere se deferire agli arbitri la decisione di una contesa con una pronuncia che abbia valore equivalente a una sentenza passata in giudicato, oppure di affidare agli arbitri la definizione di questioni dubbie o incerte relative ai loro rapporti con una pronuncia recepita in un accordo negoziale tra le stesse parti.
§5. Vigente la convenzione arbitrale, sussiste l’incompetenza relativa dei tribunali a trattare giudizialmente la controversia.
Art. 2 (Gli arbitri)
§1. Le parti possono designare uno o più arbitri, purché sempre in numero dispari.
§2. Possono essere designati come arbitri i componenti del Consilium conciliationis diocesano o interdiocesano, oppure gli iscritti all'Albo dei Conciliatori e degli Arbitri istituito presso il Consiglio di conciliazione della Curia romana.
§3. Le parti possono scegliere anche altre persone esperte e di fiducia delle parti, purché abbiano i requisiti previsti per i componenti del consiglio di conciliazione e la nomina deve essere approvata dal Presidente del consiglio di conciliazione competente per territorio.
§4. Non possono esercitare validamente il compito di arbitro:
le persone minori di età;
coloro che sono stati puniti con la sanzione della scomunica;
i membri di un istituto di vita consacrata che non abbiano ricevuto l’autorizzazione del superiore.
§5. La nomina dell’arbitro non ha valore se l’incarico non viene accettato per iscritto.
Art. 3 (Inizio dell’arbitrato)
§1. Se le parti non hanno concordato diversamente, l’arbitrato inizia con la richiesta scritta di procedere, inviata da una parte alle altre.
§2. Con l’inizio dell’arbitrato vengono sospesi i termini processuali per introdurre l’azione contenziosa.
§3. Se le parti hanno concluso una convenzione arbitrale dopo l’avvio di un processo giudiziale, l’inizio dell’arbitrato produce l’interruzione del processo.
Art. 4 (Procedimento)
§1. Se le parti non hanno stabilito diversamente, gli arbitri scelgono liberamente la procedura da seguire.
§2. La procedura deve essere semplice, con termini di tempo brevi, nel rispetto dei diritti di difesa delle parti.
Art. 5 (La decisione arbitrale)
§1. Se le parti non hanno stabilito diversamente, la decisione degli arbitri deve essere pronunciata entro sei mesi dall’inizio dell’arbitrato. Il termine può essere prorogato su accordo delle parti.
§2. Gli arbitri decidono secondo le norme del diritto, salvo che le parti non abbiano disposto che debbano pronunciarsi secondo equità.
§3. Ai fini della validità, la decisione deve essere pronunciata a maggioranza, redatta per iscritto con le motivazioni a sostegno delle conclusioni e notificata a tutte le parti.
Art. 6 (Efficacia della pronuncia arbitrale)
§1. Se le parti hanno convenuto che la decisione degli arbitri abbia valore di accordo negoziale, ai fini dell’efficacia è sufficiente che sia sottoscritta dagli arbitri.
§2. Se le parti hanno convenuto che la decisione abbia valore equivalente alla sentenza passata in giudicato, per divenire esecutiva deve essere confermata dal tribunale ecclesiastico del luogo in cui è stata emessa. A tal fine, la parte interessata deve depositare il testo della pronuncia presso il tribunale competente. Il tribunale, dopo aver accertato la regolarità formale della procedura e della decisione, entro dieci giorni la dichiara esecutiva con decreto.
§3. Contro il decreto di diniego dell’esecutorietà si dà ricorso entro dieci giorni utili al tribunale di appello, che decide con la massima celerità
§4. Per l’esecuzione della pronuncia arbitrale si osservino le norme di cui ai canoni 1650-1655.
Art. 7 (Impugnazioni della pronuncia arbitrale)
§1. La decisione degli arbitri è soggetta alle impugnazioni di querela di nullità e di restitutio in integrum.
§2. I mezzi di impugnazione possono essere proposti indipendentemente dal deposito della pronuncia presso il tribunale.
Art. 8 (Querela di nullità)
§1. La querela di nullità può essere proposta al tribunale del luogo in cui fu emessa la decisione, entro il termine perentorio di tre mesi dalla notifica.
§2. La decisione arbitrale è nulla solo quando:
la convenzione arbitrale è invalida o sono invalide le nomine degli arbitri;
il procedimento o la decisione non hanno osservato le prescrizioni concordate dalle parti o le disposizioni stabilite dalla legge a pena di invalidità;
se la decisione non è motivata o è contraria a principi inderogabili di diritto divino.
§3. Per il procedimento si osservano le norme sul processo orale e viene richiesto l'intervento obbligatorio del promotore di giustizia.
Art. 9 (Restitutio in integrum)
§1. La restitutio in integrum può essere proposta da una delle parti per uno dei motivi di cui al can. 1645, §2 nn. 1-5 al tribunale del luogo ove fu emessa la decisione, nel termine perentorio di tre mesi a partire dal giorno in cui si è venuti a conoscenza dei motivi.
§2. Se una delle parti è uno dei soggetti di cui al can. 1405, §3, sulla restituzione in integro è competente la Rota Romana.
§3. La richiesta di restitutio in integrum sospende l’esecuzione della decisione, fatto salvo il disposto del can. 1647, §2.
Art. 10 (Norme integrative)
Le Conferenze episcopali possono emanare norme integrative per adeguare la convenzione e il procedimento arbitrale agli ordinamenti nazionali o agli usi locali. Analoghe disposizioni possono essere adottate anche dai vescovi diocesani.