Titolo III – Modi per evitare i giudizi
Can. 1713 (Il dovere di cercare la conciliazione)
§1. Per sanare una controversia e prevenire il conflitto, i fedeli devono adoperarsi, ogniqualvolta sia possibile, a ricercare una soluzione pacifica e consensuale, mediante la conciliazione (can. 1714), la transazione (can. 1715) o l’arbitrato (can. 1716).
§2. Possono essere oggetto di equa composizione tutte le controversie di cui le parti abbiano la libera disposizione e purché non comportino un contrasto con principi inderogabili di diritto divino.
Can. 1714 (Procedura di conciliazione stragiudiziale)
§1. Nelle controversie di cui al can. 1713 §2, prima di introdurre un’azione contenziosa, le parti devono cercare di concordare un pacifico accomodamento, avviando una procedura di conciliazione presso i consigli di conciliazione costituiti nelle diocesi o nella Curia romana, secondo la disciplina speciale prevista nel §3.
§2. Al fine di favorire la conciliazione, nelle procedure volontarie di composizione le parti possono scegliere di rivolgersi anche ad altri organismi abilitati a norma del diritto civile, ma la designazione del conciliatore deve essere approvata dal Presidente del Consiglio di conciliazione competente per territorio.
§3. La richiesta di una parte di avviare il tentativo di conciliazione, notificata alle altre, sospende i termini per introdurre l’azione contenziosa.
§4. La costituzione dei consigli di conciliazione, nelle diocesi e nella Curia romana, e la disciplina della procedura da seguire sono regolati da leggi speciali.
Can. 1715 (Transazione)
§1. La transazione è la convenzione con cui i soggetti interessati concordano di comune accordo un’equa composizione per risolvere una controversia di cui al can. 1713, §2.
§2. Per la valida stipulazione della transazione valgono le norme e i principi generali di diritto canonico in merito alla capacità di agire e di disporre dei propri diritti. Per la forma della transazione sono da rispettare le norme scelte dalle parti oppure le leggi civili del luogo dove viene redatto l’accordo.
§3. Se la transazione riguarda beni ecclesiastici si osservino le modalità stabilite dal diritto canonico per la loro valida alienazione.
§4. La transazione validamente stipulata costituisce un titolo esecutivo che vincola le parti al rispetto di quanto concordato e fa cessare la controversia dando motivo alla opposizione di una eccezione perentoria di lite finita ai sensi del can. 1462, §1.
Can. 1716 (Arbitrato)
§1. Le parti possono stabilire di deferire la decisione di una controversia di cui al can. 1713 §2 a uno o più arbitri, tramite una convenzione autonoma o con una clausola annessa a un’altra convenzione per tutte le questioni ad essa relative.
§2. Vigente la convenzione arbitrale, sussiste l’incompetenza relativa dei tribunali a trattare giudizialmente la controversia.
§3. La disciplina dell’arbitrato viene regolata da una legge speciale.