Titolo III
Capitolo I – L’ufficio dei giudici e dei ministri del tribunale
Can. 1446 (Conciliazione nel processo)
§1. Tutti i fedeli, ma in primo luogo i vescovi, s’impegnino assiduamente perché, salva la giustizia, nel popolo di Dio le liti siano evitate e si compongano al presto pacificamente (invariato)
§2. Il giudice in limine litis e anche in qualunque altro momento o fase del giudizio, fino alla decisione finale, ogni volta che intravveda la speranza di un esito positivo del tentativo di conciliazione, deve sospendere il processo e invitare le parti ad avvalersi delle procedure di composizione pacifica indicate nel can. 1713, §1, fissando un congruo termine per adempiere.
§3. La raggiunta conciliazione, comunicata al giudice, determina la cessazione della lite. Qualora invece non si perfezioni la concordia, la parte interessata può riassumere la lite e proseguire nel giudizio.