Proposta di motu proprio per diritto universale o di norme particolari
per integrare il can. 1714 CIC (riformato)
Art. 1 (Costituzione dei Consigli di conciliazione)
§1. In ogni diocesi deve essere costituito un consilium conciliationis, composto da almeno tre membri eletti dal consiglio pastorale diocesano, se costituito, altrimenti dal consiglio presbiterale.
§2. Più vescovi possono accordarsi per costituire un consilium conciliationis interdiocesano, stabilendo in quale delle diocesi debba avere la sede.
§3. La costituzione del Consiglio di conciliazione della Curia romana viene regolata da norme speciali.
Art. 2 (Struttura del Consiglio di conciliazione nelle diocesi)
§1. Possono fare parte del consilium conciliationis laici, chierici o fedeli di vita consacrata di integra fama con adeguata competenza in diritto canonico e possibilmente con esperienza nelle pratiche di conciliazione.
§2. Tra i componenti eletti viene designato un presidente, che deve essere in possesso quanto meno della licenza in diritto canonico.
§3. La nomina dei membri e del presidente deve essere approvata dal vescovo diocesano. Per i consigli di conciliazione interdiocesani, l'approvazione spetta al vescovo in cui hanno la sede.
§4. Una volta nominati i componenti sono inamovibili per cinque anni. La nomina può essere rinnovata.
Art. 3 (Scelta del conciliatore)
§1. Le parti di una controversia di cui al can. 1713, §2 CIC che sono d’accordo di avviare una procedura di conciliazione possono scegliere se avvalersi del servizio offerto dal consilium conciliationis, oppure rivolgersi ad altra persona con idonea abilitazione.
§2. Se le parti intendono usufruire del consilium conciliationis presentano una istanza al presidente del consilium con la richiesta di designare come conciliatore uno dei componenti, secondo la turnazione prevista o in base alle competenze specifiche richieste dalla controversia.
§3. Se le parti preferiscono rivolgersi ad altre persone di fiducia, devono comunicare la scelta al presidente del consilium per chiederne l’approvazione. Il presidente può negare l’approvazione solo se riscontra che la persona incaricata non abbia i requisiti stabiliti nell’art. 2, §1.
§4. Contro il diniego dell’approvazione è ammesso ricorso entro dieci giorni al vescovo diocesano che decide la questione con la massima celerità, senza possibilità di ulteriore rimedio.
Art. 4 (Procedimento di conciliazione)
§1. Il conciliatore designato comunica alle parti le modalità con cui intende procedere e successivamente interloquisce con loro mediante incontri congiunti o separati, per aiutarle a focalizzare le rispettive esigenze e a trovare un’equa composizione.
§2. Le parti devono partecipare e interagire personalmente, ma possono avvalersi della consulenza di un esperto in diritto canonico. I consulenti giuridici possono assistere agli incontri insieme alle parti, non in sostituzione delle stesse.
§3. Il procedimento di conciliazione deve essere concluso entro il termine di novanta giorni dalla designazione del conciliatore.
Art. 5 (Mancato conseguimento della conciliazione)
§1. Qualora le parti non trovino autonomamente una soluzione condivisa, il conciliatore può suggerire una proposta e sottometterla alla loro approvazione, concedendo il termine di dieci giorni per la risposta.
§2. Se le parti rigettano la proposta o restano in silenzio, viene redatto un verbale con l’esito negativo della conciliazione.
Art. 6 (Esito positivo della conciliazione)
§1. Nel caso di un esito positivo della conciliazione, si dà atto nel verbale dell’accordo approvato da tutte le parti, delle condizioni della composizione e dei diritti e doveri assunti rispettivamente da ciascuna delle parti.
§2. Il verbale della conciliazione costituisce titolo esecutivo equivalente alla transazione, che definisce la nuova regolamentazione dei rapporti reciproci (can. 1715, §4), e dà luogo a un’eccezione perentoria di lite finita (can. 1462, §1).
§3. Circa la validità e l'efficacia dell'accordo di conciliazione si applicano le norme generali sugli atti giuridici (cann. 124-127) e sui contratti (cann. 1290-1298).
Art. 7 (Incompatibilità del conciliatore)
Qualora sulla medesima causa oggetto della conciliazione sia presentata successivamente un’azione giudiziale, il conciliatore designato non può partecipare al giudizio come giudice o come assessore.
Art. 8 (Sussidiarietà delle norme particolari)
Le Conferenze episcopali possono emanare norme integrative per adeguare il funzionamento delle procedure conciliative agli ordinamenti nazionali o agli usi locali. Analoghe disposizioni possono essere adottate anche dai vescovi diocesani.