Per le controversie che coinvolgono beni privati che sono liberamente disponibili non vi sono limiti alla possibilità di ricorrere alla conciliazione e viene lasciata alla libera autonomia degli interessati la decisione sul modo migliore di procedere. Il codice indica alcuni strumenti, ma altri possono essere utilizzati dalle parti, ricorrendo anche a quelli previsti dalle leggi civili, alle quali il codice rinvia in via generale per la disciplina dei contratti (can. 1290 CIC; can. 1034 CCEO) e nello specifico per la disciplina della transazione e dell’arbitrato (can. 1714 CIC; can. 1664 CCEO).
Nell'illustrazione dei possibili rimedi, si può distinguere tra strumenti preventivi che facilitano la conciliazione e strumenti che promuovono la risoluzione pacifica e consensuale della controversia.
Proposte di norme integrative
Le proposte di riforma della normativa vigente in merito alle cause contenziose sono dirette ai seguenti obiettivi:
precisare meglio i diversi strumenti di composizione consensuale delle controversie, distinguendo tra conciliazione giudiziale o stragiudiziale, transazione e arbitrato, prevedendo una regolamentazione puntuale che ne definisca i caratteri, la forma e gli effetti;
promuovere l'attuazione dei rimedi consensuali di soluzione delle controversie stabilendo con maggiore puntualità il dovere del giudice di sollecitare le parti e il dovere delle parti di ricorrervi, ogniqualvolta se ne intravveda la possibilità;
facilitare la realizzazione della composizione consensuale predisponendo organismi appositamente deputati a gestire in forma pacifica le controversie, sia a livello delle diocesi sia a livello della Curia romana, e regolando la loro costituzione, composizione e funzionamento;
assicurare una maggiore efficacia alla ricerca di una composizione consensuale con la previsione di procedure specifiche da seguire che aiutino a raggiungere un risultato positivo.
Le proposte di perfezionamento della normativa prevedono due diverse tipologie di riforma:
1) Proposte di modifica del testo di norme vigenti
2) Proposte di integrazione della normativa con l'emanazione di norme ulteriori
1) Le proposte di modifica della normativa vigente riguardano:
2) Le proposte di integrazione della normativa vigente possono essere adottate in una duplice modalità: sia con un motu proprio di diritto universale, di competenza dell'autorità suprema, sia con norme particolari emanate dalle Conferenze episcopali (giusta il can. 1714 CIC) o dai vescovi diocesani per quanto concerne le materie e gli ambiti di propria competenza.
Tali proposte sono dirette a introdurre: