Tentativo di conciliazione prima del ricorso (can. 1733, §§ 1-2 CIC; can. 998, §1 CCEO)
I codici esortano coloro che si sentono pregiudicati da un atto amministrativo singolare a cercare di evitare il conflitto con l’autorità amministrativa e trovare di comune accordo un’equa soluzione (can. 1733, §1 CIC; can. 998, §1 CCEO).
Procedimento: l’iniziativa di rivolgersi all’autorità che ha emanato l’atto per promuovere la composizione pacifica della controversia è rimessa interamente alla facoltà del ricorrente, che può liberamente decidere di assumerla o meno. D’altro canto, l’autorità amministrativa non ha l’obbligo di aderire al tentativo di conciliazione e potrebbe rispondere negativamente o restare del tutto inerte, impedendo qualsiasi possibilità di esperire una qualsiasi composizione.
Se l’autorità accetta il tentativo di conciliazione, le parti possono decidere di comune accordo come procedere, se attraverso un dialogo diretto, oppure avvalersi dell’aiuto di persone autorevoli e competenti, che possono mediare tra le parti o studiare le possibili soluzioni.
L’intervento di queste persone resta comunque facoltativo e il loro parere o consiglio non è affatto vincolante, ma lasciato alla libera adesione delle parti.
Per promuovere l’uso dei metodi conciliativi, il codice latino prevede la possibilità per le Conferenze episcopali nazionali o, in alternativa, dei vescovi diocesani di istituire nel proprio territorio degli organismi stabili (uffici o consigli) con la funzione specifica di assistere e di agevolare le parti nella composizione della controversia (can. 1733, §2). In Italia la CEI non ha ritenuto di dare norme particolari in materia, né l’hanno fatto i vescovi diocesani.
Criticità: oltre alla completa facoltatività della procedura di conciliazione, un altro elemento critico è dato dalla non sospensione dei termini per l’impugnazione dell’atto amministrativo: dato che i termini per introdurre le diverse fasi o gradi del procedimento (rimostranza, ricorso gerarchico, ricorso giudiziario) sono perentori, per non decadere dal diritto di ricorrere il ricorrente deve proporre necessariamente ad cautelam et modo hypotetico gli atti introduttivi delle diverse fasi, pur proseguendo in parallelo con i tentativi di conciliazione.
Richiesta previa di riforma dell’atto (cann. 1735-1736 CIC; cann. 999-1000 CCEO)
Definizione: chi intende proporre un ricorso gerarchico, ha l’obbligo di rivolgersi previamente all’autorità che ha emanato l’atto per chiederne la revoca o la modifica. Diversamente dal tentativo di conciliazione, la rimostranza è un adempimento obbligatorio e imprescindibile, a pena della inammissibilità della introduzione successiva del ricorso gerarchico.
Ambito di applicazione: la petizione preventiva costituisce un passo previo e obbligatorio al ricorso gerarchico e si applica quindi ai soli atti amministrativi singolari che siano suscettibili di ricorso al superiore gerarchico o al Supremo tribunale della Segnatura apostolica. Sono quindi esclusi gli atti dell’autorità suprema (can. 1404 CIC), sia quelli emanati direttamente dal Romano Pontefice o dal Collegio dei vescovi, sia quelli emanati dagli organismi vicari della Curia romana ma confermati in forma specifica dal Romano Pontefice (can. 1405, §2 CIC). Invece, gli atti amministrativi singolari emanati dai dicasteri della Curia romana, anche se approvati in forma comune dal papa, possono essere impugnati avanti il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica (can. 1445, §2 CIC; art. 34 Lex propria Signaturae Apostolicae) e prima di introdurre il ricorso è necessario chiedere al dicastero la revoca o modifica del provvedimento (art. 135, §1 del Regolamento generale della Curia romana).
Non sussiste l’obbligo di proporre la petizione preventiva (can. 1733, §3 CIC; can. 999, §2 CCEO):
a) quando si ricorre contro un atto emesso da un’autorità soggetta al vescovo diocesano: in questo caso si può presentare immediatamente ricorso allo stesso vescovo diocesano;
b) quando si ricorre contro un decreto che decide un precedente ricorso gerarchico, a meno che non sia la decisione presa dal vescovo diocesano in un ricorso contro un atto di un’autorità inferiore;
c) quando si ricorre contro l’inerzia dell’autorità amministrativa che, a fronte di una specifica richiesta, non si pronuncia in alcun modo entro il termine fissato per rispondere (tre mesi ex can. 57; trenta giorni ex can. 1735 CIC e can. 1001, §2, 1 CCCEO).
Procedimento: la petizione deve essere proposta in forma scritta (non necessariamente in modo solenne, anche per lettera o fax o in via telematica, purché vi sia la prova della data di ricevimento da parte dell’autorità, ai fini del decorso del termine per rispondere ex can. 1735 CIC e can. 1001, §2, 1 CCCEO ) e deve contenere espressamente la richiesta di correzione o di revoca dell’atto, con l’indicazione anche sommaria delle motivazioni per cui si ritiene l’atto ingiusto o inadeguato, tale da arrecare un pregiudizio alla sfera giuridica del ricorrente. La rimostranza deve essere presentata entro il termine perentorio di dieci giorni utili, calcolati a partire dalla legittima notifica dell’atto amministrativo e secondo la nozione di “tempo utile” (can. 201, §2 CIC), ossia che non decorre fino a quando l’interessato non è venuto a conoscenza dell’atto (e secondo alcuni anche della possibilità di ricorrere) e viene sospeso se risulta impossibilitato (fisicamente o moralmente) ad agire.
Presentata la rimostranza, l’autorità deve rispondere entro trenta giorni dalla data di ricevimento della petizione. Le risposte possono essere diverse:
a) se l’autorità revoca l’atto, cessa la materia del contendere;
b) se l’autorità modifica l’atto, il ricorrente può decidere egualmente di impugnare l’atto emendato nel caso in cui le correzioni non corrispondano alle sue istanze;
c) se l’autorità respinge le richieste, il ricorrente può adire il superiore gerarchico;
d) se l’autorità non si pronuncia in alcun modo entro il termine di trenta giorni, il ricorrente può esperire il ricorso gerarchico.
Nelle materie in cui il ricorso gerarchico sospende l’esecuzione dell’atto amministrativo, anche la domanda di rimostranza produce lo stesso effetto (can. 1736 CIC; can. 1000 CCEO). Negli altri casi, la sospensione dell’atto può essere disposta dall’autore dell’atto, entro dieci giorni da quando gli è pervenuta la petizione previa, oppure può essere richiesta al superiore gerarchico, che la può decidere sulla base di una valutazione discrezionale che considera principalmente due elementi: da un lato, il fumus boni iuris, cioè la probabile fondatezza delle ragioni del ricorso; dall’altro il timore che la prosecuzione dell’esecuzione possa arrecare al ricorrente effetti pregiudizievoli non revocabili o sanabili con la successiva eliminazione dell’atto a seguito dell’accoglimento del ricorso.
Conciliazione nel corso del ricorso gerarchico o del ricorso giudiziale (can. 1733, §3 CIC; can. 998, §2 CCEO; art. 78 LPSA)
Definizione: il tentativo di conciliazione può essere esperito anche dopo la proposizione del ricorso gerarchico, anzi i codici prevedono che durante l’esame del ricorso il Superiore gerarchico deve esortare il ricorrente e l’autore del provvedimento impugnato a ricercare un’equa soluzione, ogniqualvolta intravveda una speranza di buon esito (can. 1733, §3 CIC; can. 998, §2 CCEO).
La composizione è possibile anche nel corso del giudizio avanti alla Segnatura apostolica (art. 78 Lex propria Signaturae apostolicae).
Procedimento: dopo l’introduzione della domanda e in qualsiasi momento o fase del ricorso il Superiore gerarchico può indirizzare in via informale le parti a trovare una composizione pacifica della vertenza, nello stesso modo in cui può avvenire la conciliazione giudiziale. La conciliazione, una volta raggiunta, deve essere approvata dal Superiore gerarchico. Nel procedimento avanti alla Segnatura apostolica, la concordia deve essere approvata dal Congresso.