Quando un membro di un istituto di vita consacrata si rende colpevole di determinati delitti elencati dalla norma (dimissione obbligatoria) (can. 695, §1 CIC) o quando sussistano altre cause gravi, esterne, imputabili e comprovate giuridicamente (dimissione facoltativa) (can. 696, §1 CIC) il consacrato viene dimesso dall’istituto.
Ambito di applicazione: La dimissione regolata dal codice riguarda i religiosi e i consacrati con voti perpetui o temporanei; per i membri delle società di vita apostolica si applica solo a quelli incorporati definitivamente, mentre per gli altri valgono le norme stabilite dalle proprie costituzioni (can. 742 CIC).
Procedimento: Il procedimento si articola in due fasi: avanti il Superiore maggiore e avanti al Moderatore supremo. Nella prima fase sono previste due distinte procedure a seconda che la dimissione sia imposta dalla legge per il compimento di determinati delitti o sia decisa dal Superiore per altre cause.
Prima fase del procedimento per le dimissioni obbligatorie: quando il Superiore maggiore ha avuto notizia che un consacrato possa avere commesso uno dei delitti elencati dal canone, deve raccogliere le prove relative ai fatti e all’imputabilità. Deve successivamente comunicare all’interessato tanto l’accusa quanto le prove raccolte, dandogli facoltà di difendersi. La difesa dell’accusato, di regola effettuata per mezzo di un interrogatorio, viene verbalizzata e sottoscritta. L’accusato ha anche la facoltà di depositare una memoria scritta e può anche rivolgersi direttamente al Moderatore supremo per presentare gli argomenti a sua difesa (can. 698 CIC).
Di seguito, tutti gli atti raccolti, sottoscritti dal Superiore maggiore e dal notaio, vengono inviati al Moderatore supremo, accompagnati opportunamente da una relazione sullo svolgimento della procedura da parte dello stesso Superiore maggiore. L’interessato deve essere informato della trasmissione degli atti e della propria facoltà di rivolgersi direttamente al Moderatore supremo.
Prima fase del procedimento per le dimissioni facoltative: il Superiore maggiore deve valutare preliminarmente se avviare o meno il procedimento. La decisione viene assunta dal Superiore maggiore dopo aver sentito il suo consiglio e della riunione, con i pareri espressi, occorre fare una verbalizzazione almeno sommaria. Se il Superiore decide di procedere, deve raccogliere o integrare le prove che dimostrino l’esistenza della causa. Poi, deve ammonire il consacrato a modificare la propria condotta per renderla coerente alla sua vocazione: l’ammonizione va fatta in forma scritta o in forma orale davanti a due testimoni, con contestuale verbalizzazione; deve indicare chiaramente la causa della dimissione e contenere l’esplicita comminazione della conseguente dimissione in caso di mancato ravvedimento. All’interessato deve essere lasciato un congruo periodo di tempo, non inferiore ai 15 giorni, per dimostrare il proprio ravvedimento o per presentare argomenti a propria difesa. Trascorso questo termine, se la prima ammonizione non ha ottenuto effetti, il Superiore deve procedere a una seconda ammonizione. Se anche questa ammonizione risulta inutile, il Superiore deve giudicare insieme al suo consiglio se si possa considerare sufficientemente provata la incorreggibilità del comportamento del consacrato e se risultino invece insufficienti gli argomenti proposti a sua difesa. Nel caso ritenga di procedere con le dimissioni, trascorsi 15 giorni dalla seconda ammonizione, trasmette al Moderatore supremo tutti gli atti raccolti, sottoscritti dal Superiore e dal notaio, unitamente alle risposte date dal consacrato e dallo stesso firmate. Resta fermo il diritto del consacrato di comunicare con il Moderatore supremo e esporre direttamente gli argomenti a propria difesa.
Seconda fase avanti al Moderatore supremo: il Moderatore deve procedere collegialmente, insieme ad almeno quattro membri del suo consiglio, a valutare accuratamente le prove, gli argomenti e le difese. La decisione viene presa a maggioranza e con votazione segreta. Il decreto di dimissione, per essere valido, deve esporre almeno sommariamente i motivi, in diritto e in fatto, che lo giustificano, e deve indicare il diritto del consacrato di ricorrere contro il provvedimento al Dicastero per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica.
Per i monasteri sui iuris la competenza a decidere compete al Superiore maggiore con il consenso del suo consiglio (can. 699, §2 CIC).
Il decreto di dimissione emesso nei confronti di un professo ha vigore nel momento in cui viene notificato all'interessato. Per avere valore il decreto deve indicare il diritto dell'interessato a ricorrere all'autorità competente entro trenta giorni dalla recezione della notifica (can. 700 CIC).