Il procedimento da osservarsi nella formazione dei provvedimenti di rimozione o di trasferimento dei parroci mira ad assicurare peculiari garanzie, a tutela non solo dell’interesse pastorale della collettività alla “peculiare stabilità” dell’ufficio di parroco (can. 522 CIC), per cui il titolare può essere cambiato solo in presenza di cause adeguate, ma anche della posizione personale di chi riveste tale incarico, al quale si riconosce il diritto di difendersi e di far valere le proprie ragioni prima dell’emanazione del decreto. In particolare, il decreto di rimozione dall’ufficio può essere assunto dal vescovo diocesano quando il ministero di cura d’anime del parroco risulti per qualsiasi motivo dannoso o almeno inefficace, anche senza colpa grave del soggetto titolare (can. 1740 CIC). Il decreto di trasferimento può essere disposto, invece, se il bene delle anime oppure la necessità o l’utilità della Chiesa lo richiedono, anche se il parroco sta reggendo utilmente la parrocchia (can. 1748 CIC).
Ambito di applicazione: Queste norme speciali non si applicano alla rimozione dei parroci appartenenti a un istituto religioso o a una società di vita apostolica, in quanto non godono della peculiare stabilità riservata agli altri parroci (can. 682, §2) (1742, §2 CIC), ma per gli stessi si deve fare riferimento alle norme comuni sulla rimozione dagli uffici (cann. 192-195 CIC).
Procedimento per la rimozione del parroco
La prima fase della procedura speciale prevista nel can. 1742 CIC richiede al vescovo diocesano:
a) di svolgere un’istruttoria, non necessariamente di persona potendo delegare altri, per accertare l’esistenza di una ragione adeguata a giustificare il provvedimento;
b) di discutere i risultati dell’istruttoria con i due parroci scelti dallo stesso vescovo tra quelli che sono designati appositamente dal consiglio presbiterale per formare un gruppo stabile di assessori che coadiuvano il vescovo nel valutare queste situazioni;
c) se ritiene di dover disporre la rimozione, di comunicare tale sua intenzione in forma scritta all’interessato, indicando con precisione, a pena di invalidità del successivo decreto, la causa specifica e gli argomenti che la dimostrano, e invitando contestualmente il parroco a rinunciare all’ufficio nel termine di quindici giorni utili. Al vescovo viene affidato il compito di individuare le modalità più consone per convincere paternamente il parroco a rassegnare spontaneamente le dimissioni. In considerazione delle conseguenza importanti che la rinuncia all’ufficio (cann. 187-189 CIC) può comportare per la vita della persona, si riconosce al parroco la possibilità di concordare con il vescovo le condizioni concrete per le sue dimissioni, al fine, in genere, di provvedere alla sua sistemazione futura (can. 1743 CIC).
Dopo la prima comunicazione del vescovo con l’invito a rinunciare all’ufficio, si possono verificare scenari diversi a seconda delle diverse risposte del parroco:
a) se il parroco non risponde nel tempo prestabilito, il vescovo deve invitarlo nuovamente, dando un nuovo termine che potrebbe anche essere inferiore ai quindici giorni dell’invito precedente (can. 1744, §1 CIC);
b) se il parroco non risponde neppure al secondo invito oppure si rifiuta espressamente di rinunciare all’ufficio senza addurre alcun motivo a sostegno della sua opposizione, il vescovo può emettere il decreto di rimozione, che deve essere redatto in forma scritta e corredato dall’indicazione precisa dei motivi che lo giustificano (§2);
c) se il parroco risponde indicando ragioni precise per contestare il provvedimento, si apre la fase della procedura regolata dal canone successivo (can. 1745 CIC).
Qualora il parroco contesti la ragione addotta per la sua rimozione, allegando motivazioni che dal vescovo sono tuttavia ritenute insufficienti per indurlo a desistere dall’emanare il decreto, si determina l’instaurazione di una fase in contraddittorio che prescrive il rispetto, a pena di invalidità, di alcuni adempimenti a tutela del diritto di difesa del parroco:
1) il parroco deve essere invitato a esaminare gli atti raccolti nella fase precedente e a stendere per iscritto le proprie contestazioni, indicando anche le eventuali prove;
2) sulla base di questi nuovi elementi, il vescovo può svolgere una integrazione dell’istruttoria, se lo ritiene necessario, al termine della quale deve valutare nuovamente la questione, assistito dagli stessi due parroci scelti in precedenza (can. 1742, §1), o da altri due se questi siano impossibilitati;
3) al termine del riesame, il vescovo deve decidere se procedere o no alla rimozione e, nel primo caso, deve emanare immediatamente il relativo decreto.
Il decreto di rimozione può essere impugnato dal parroco con ricorso gerarchico avanti al competente dicastero della Curia romana a norma dei cann. 1733-1739 CIC.
Procedimento per il trasferimento del parroco
Anche per la formazione del decreto di trasferimento del parroco viene prevista una procedura speciale, ma con minori garanzie formali rispetto al procedimento per il decreto di rimozione, data la minore gravità degli effetti del provvedimento. Il vescovo diocesano deve comunicare per iscritto al parroco la proposta di trasferimento, indicando l’incarico specifico a cui sarebbe destinato (un’altra parrocchia o un ufficio di altro tipo), esortandolo ad accettare per amore di Dio e delle anime (can. 1748 CIC). Se il parroco non ritiene di dover aderire alla proposta del vescovo, deve comunicare in forma scritta i motivi specifici che lo inducono a dissentire (can. 1749 CIC).
Se il vescovo non è convinto, sulla base delle obiezioni mosse dal parroco, a recedere dal progettato trasferimento, è tenuto a riesaminare e a ponderare più approfonditamente le ragioni a favore o contro il trasferimento, avvalendosi della consulenza dei due parroci scelti a norma del can. 1742, §1 CIC. Qualora, al termine di questa nuova valutazione, il vescovo persista nel suo proposito, deve rivolgere di nuovo al parroco paterne esortazioni: anche queste sarebbe opportuno che fossero redatte per iscritto e che contengano risposte puntuali alle contestazioni manifestate dal parroco, per riuscire più convincenti.
Di fronte al permanere dell’opposizione del parroco, il vescovo o sceglie di desistere dal progettato trasferimento oppure, se ritiene di proseguire, deve emanare il decreto di trasferimento, che deve essere redatto in forma scritta e corredato con le necessarie motivazioni (can. 1751, §1 CIC). Nel decreto si deve anche stabilire un termine di tempo, allo scadere del quale la parrocchia diventerà giuridicamente vacante e il vescovo potrà nominare un nuovo parroco (§2). Il decreto di trasferimento può essere impugnato dal parroco con ricorso gerarchico avanti al competente dicastero della Curia romana a norma dei cann. 1733-1739 CIC.