Il modo migliore per prevenire l’insorgere di controversie dall’emanazione di un atto amministrativo singolare è instaurare un dialogo nel corso dell’iter di formazione dell’atto, tra l’autorità procedente e i destinatari dell’atto o altri soggetti interessati. I codici non riconoscono nella normativa generale sul procedimento di emanazione dei decreti e precetti singolari un diritto di intervento delle persone potenzialmente coinvolte dall’atto, ma per alcuni provvedimenti specifici si stabiliscono procedure speciali che prevedono la partecipazione e la possibilità di far valere le proprie ragioni da parte dei destinatari dell’atto.
Intervento nel procedimento amministrativo (can. 50 CIC; can. 1517, §§ 1-2 CCEO)
I codici non riconoscono un diritto di intervento, ma prevedono la possibilità che l’autorità amministrativa, prima di emanare l’atto, raccolga le notizie necessarie e ascolti coloro che possono essere pregiudicati nei loro diritti (can. 50 CIC). In forma più rigorosa, il codice delle Chiese orientali impone l’obbligo all’autorità amministrativa di ascoltare e consultare sia coloro che possono ricevere una lesione sia coloro che vengono comunque coinvolti dall’atto (can. 1517, § 1 CCEO). In modo ancora più stringente è regolato il dovere di informazione e di ascolto degli interessati nei procedimenti avviati su istanza di parte, tanto nei riguardi del ricorrente, quanto dell’eventuale oppositore (can. 1517, § 2 CCEO).
Il diritto di intervento viene garantito in alcune procedure speciali: Rimozione o trasferimento di parroci (cann. 1740-1752 CIC) e Dimissione dei membri degli Istituti di vita consacrata (cann, 695-700 CIC).