Can. 1735
§1. La presentazione della richiesta preventiva all'autore dell'atto e della domanda di conciliazione sospende immediatamente l’esecuzione dell’atto amministrativo nei casi in cui sia prevista dal diritto come conseguenza automatica dell’impugnativa, altrimenti nella domanda si ritiene implicita l’istanza di sospensione.
§2. Se l’autore dell’atto, entro dieci giorni dalla comunicazione della richiesta preventiva o della domanda di conciliazione, non decide di sospendere l’atto, il ricorrente può rivolgersi al superiore gerarchico, che può decidere la sospensione per cause gravi.
§3. Sospesa l’esecuzione dell’atto a norma del §2, qualora in seguito sia presentato ricorso gerarchico, colui che deve giudicare il ricorso decida se la sospensione debba essere confermata oppure revocata.