Can. 1737
§1. Il tentativo di conciliazione costituisce condizione di procedibilità per il ricorso gerarchico. Se viene presentata istanza del ricorso senza il previo esperimento della procedura di ricerca di un’equa soluzione, l’autorità che riceve il ricorso deve informare il ricorrente del dovere di adempiere prima a tale condizione, dando tutte le informazioni necessarie per provvedere nei modi e nei tempi previsti.
§2. Ricevuto il ricorso, il superiore gerarchico deve valutare nuovamente la possibilità di trovare un’equa soluzione alla controversia, interpellando espressamente le parti. Se le parti si dichiarano disponibili e il superiore ritiene che ci sia una fondata speranza di un esito positivo, sospende il procedimento e invita le parti a presentare domanda di attivazione del rimedio consensuale di conciliazione, secondo la procedura prevista nei canoni 1733 bis e 1734, dando un termine per l’adempimento. Se il termine trascorre inutilmente o se il tentativo si conclude con un verbale negativo, il ricorrente può chiedere la riassunzione del ricorso gerarchico.
§3. Se il superiore gerarchico non ottempera al dovere di ritentare la conciliazione, il procedimento risulta viziato per un motivo di illegittimità in procedendo impugnabile nei gradi ulteriori del ricorso gerarchico, se siano esperibili, ovvero nel successivo giudizio avanti alla Segnatura apostolica.