Can. 1734
§1. Se l’istanza di conciliazione viene ammessa, si procede alla designazione del conciliatore secondo l'apposita normativa:
1) nei consigli di conciliazione diocesani, il presidente designa come conciliatore uno dei componenti del consiglio, secondo la turnazione prevista o in base alle competenze specifiche richieste dalla controversia, e comunica la nomina all’istante, all’autore dell’atto e a tutti gli altri soggetti interessati.;
2) nel Consiglio di conciliazione della Curia romana il conciliatore viene scelto dalle parti tra gli iscritti all'Albo dei Conciliatori e degli Arbitri gestito dallo stesso Consiglio.
§2. Il conciliatore designato convoca entro dieci giorni le parti per un primo colloquio. L’istante e gli altri soggetti interessati devono comparire personalmente, mentre l’autorità amministrativa si costituisce tramite il legale rappresentante abilitato a conciliare. Se ci sono più ricorrenti che propongono le medesime istanze, possono decidere di farsi rappresentare da uno solo tra loro negli incontri con il conciliatore.
§3. Le parti devono partecipare e interagire personalmente, ma possono avvalersi della consulenza di un esperto in diritto canonico. I consulenti giuridici possono assistere agli incontri insieme alle parti, ma non possono sostituirsi alle stesse.
§4. Se necessario, il conciliatore procede con ulteriori incontri con le parti, congiunti o separati, per aiutarle a focalizzare le rispettive esigenze e a trovare un’equa composizione.
§5. Il procedimento di conciliazione deve essere concluso entro il termine di novanta giorni dalla designazione del conciliatore.
§6. L’autore dell’atto è tenuto a rispondere agli inviti del conciliatore e a partecipare attivamente al confronto per cercare un’equa soluzione. La mancata comparizione agli incontri equivale all’esito negativo della conciliazione e se ne deve dare atto nel verbale conclusivo, ai fini della determinazione delle spese della procedura, a carico interamente dell’autorità amministrativa, e della valutazione delle responsabilità nel rifiuto del dialogo in sede del successivo ricorso gerarchico.