Controversie tra sacerdoti e istituti diocesani (o interdiocesani) di sostentamento del clero
(artt. 8 e 9, Delibera CEI n. 58, 1 agosto 1991, in attuazione dell’art. 34.2 legge 222/1985)
Definizione: il sacerdote che lamenti l’ingiustizia del provvedimento adottato dall’Istituto diocesano per il sostentamento del clero in merito all’integrazione spettante per raggiungere la misura della remunerazione prefissata dalla Conferenza episcopale (art. 34.1 legge n. 222/1985) si rivolge all’organo di composizione costituito in ciascuna diocesi. Per le controversie tra sacerdoti e Istituto interdiocesano di sostentamento del clero, l’organo di composizione è costituito nella diocesi presso cui ha sede l’istituto.
I componenti dell’organo di composizione sono:
a) durante munere il Vicario giudiziale della diocesi ove ha sede l’Istituto (che ne è anche il Presidente);
b) durante munere il sacerdote presidente o incaricato diocesano della F.A.C.I. (per l’Istituto interdiocesano, la diocesi è quella di appartenenza del sacerdote interessato);
c) un sacerdote o un laico eletto dal Consiglio presbiterale diocesano, che dura in carica cinque anni (per l’Istituto interdiocesano, la diocesi è quella di appartenenza del sacerdote interessato).
Procedimento: il sacerdote, entro 15 giorni utili dalla notifica del provvedimento che ha determinato l’integrazione remunerativa a lui spettante, indirizza al Presidente dell’organo di composizione lettera raccomandata a.r. allegando il provvedimento in contestazione e i motivi della lagnanza. Copia della stessa missiva deve essere trasmessa in pari data sempre a mezzo lettera raccomandata a.r. al Presidente dell’Istituto diocesano (o interdiocesano) che ha emesso il provvedimento. Ricevuta la lettera, il Presidente dell’organo di composizione nomina il relatore tra i componenti dell’organo e convoca i componenti dell’organo stesso, nonché il sacerdote e l’Istituto diocesano (o interdiocesano) per l’udienza, che deve tenersi entro 15 giorni dalla ricezione della raccomandata. L’Istituto deve depositare le proprie controdeduzioni almeno 7 giorni prima dell’udienza, trasmettendone copia al sacerdote a mezzo lettera raccomandata a.r.
Le parti compaiono all’udienza fissata e possono farsi assistere da persona di loro fiducia. La mancata comparizione di una delle parti non comporta rinvio della discussione, salvo sussista giustificato motivo. All’udienza il relatore presenta i punti salienti della controversia e successivamente il Presidente invita le parti ad esporre le loro ragioni e ad esibire eventuali documenti. Esaurito il dibattimento, il Presidente, dopo essersi consultato con gli altri membri, invita le parti ad addivenire a un’equa conciliazione, della quale delinea le possibili basi. Se il tentativo riesce, il Presidente redige il verbale della conciliazione firmato da lui e dalle parti, che è inappellabile e immediatamente esecutivo.
Se il tentativo non riesce, il Presidente invita i componenti dell’organismo a ritirarsi per deliberare. Le decisioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti. Il dispositivo della decisione è comunicato in udienza alle parti, mentre il testo della decisione, completo di motivazione, è trasmesso alle parti a cura del Presidente con lettera raccomandata a.r. Dalla data di ricevimento di tale notifica decorrono i termini per l’introduzione del ricorso gerarchico da parte del sacerdote o dell’Istituto. Per gli Istituti diocesani il ricorso gerarchico va presentato al vescovo della diocesi, per gli Istituti interdiocesani occorre distinguere: quando la controversia interessa un Istituto interdiocesano per il sostentamento del clero costituito tra diocesi governate da Vescovi diversi, i Vescovi stessi, che decidono congiuntamente; quando la controversia interessa un Istituto interdiocesano per il sostentamento del clero costituito tra diocesi unite “in persona episcopi” o “aeque principaliter”, il Vescovo in proprio.
L’impugnazione non sospende l’esecuzione del provvedimento ed è regolata dalle norme generali del codice relative ai ricorsi gerarchici (cann. 1737-1739 CIC).
Vantaggi: predeterminazione della durata del procedimento (le cadenze temporali sono rigorosamente predeterminate); speditezza (il procedimento ha durata contenuta e si svolge nell’immediatezza dell’emissione del provvedimento contestato); economicità (la procedura è priva di costi di rilievo); inappellabilità e immediata esecutività del verbale di conciliazione (se il tentativo riesce, il verbale contenente i termini della conciliazione è inappellabile e immediatamente esecutivo, garantendo così una definizione “tombale” della controversia, da subito eseguibile).
Controversie di competenza dell’Ufficio del Lavoro della Sede Apostolica
(artt. 11-15 Statuto ULSA, 7 luglio 2009, e successive modifiche)
Ambito di applicazione: controversie di lavoro del personale alle dipendenze della Curia romana, del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano e degli Organismi o Enti gestiti amministrativamente in modo diretto dalla Sede apostolica. Sono escluse le materie di competenza delle Commissioni disciplinari previste nei Regolamenti Generali delle Amministrazioni.
Definizione: chiunque si ritiene leso da un provvedimento amministrativo in materia di lavoro, che non sia stato approvato in forma specifica dal Romano pontefice, e dopo aver esperito tutti i gradi dei ricorsi interni previsti dal regolamento del proprio Ente di appartenenza (condizione di ammissibilità), deve esperire un previo tentativo obbligatorio di conciliazione innanzi al Direttore dell’ULSA, quale condizione di procedibilità.
Procedimento del tentativo obbligatorio di conciliazione: l’istanza va proposta dall’interessato all’ULSA entro 30 giorni dalla notifica o dall’effettiva conoscenza del provvedimento contro il quale si intende ricorrere. Per le controversie di competenza esclusiva dell’Autorità giudiziaria vaticana, l’istanza va proposta entro il termine della prescrizione di 5 anni. L’istanza deve contenere, oltre ai dati necessari per identificare le parti e il provvedimento impugnato, gli elementi che il ricorrente ritenga di addurre a sostegno delle sue ragioni.
Il Direttore dell’ULSA entro 30 giorni dal ricevimento dell’istanza verifica la sussistenza dei presupposti e decide circa l’ammissibilità della stessa. Se l’istanza viene ammessa, il Direttore può, con l’autorizzazione del Presidente dell’ULSA, rimettere il tentativo di conciliazione al Consiglio, altrimenti convoca le parti per tentare direttamente la conciliazione. Il ricorrente deve comparire personalmente e soltanto in caso di motivato impedimento può farsi sostituire da un procuratore speciale autorizzato a conciliare, nominato con atto pubblico o scrittura privata autenticata. Il ricorrente può farsi assistere da persona scelta nell’ambito dei dipendenti o pensionati della propria o di altra Amministrazione o da un Avvocato iscritto all’Albo. L’Amministrazione convenuta, dopo avere ricevuto copia dell’istanza, deve comunicare al Direttore, almeno cinque giorni prima della data fissata per la conciliazione, il nome del proprio delegato autorizzato a conciliare e depositare una memoria con l’indicazione delle proprie ragioni e degli elementi di prova di cui intende avvalersi.
Il procedimento obbligatorio di conciliazione deve essere definito entro 90 giorni dalla data di ammissione dell’istanza, se esperito di fronte al Direttore, entro 180 giorni se è rimesso al Consiglio. Il termine può essere prorogato una sola volta, per non più della metà della sua durata, con accordo scritto tra le parti o con provvedimento motivato, rispettivamente del Direttore o del Presidente. Scaduti i termini previsti, nei successivi 60 giorni può essere proposto ricorso al Collegio di conciliazione e di arbitrato o all’Autorità giudiziaria vaticana.
Del tentativo di conciliazione il Direttore deve redigere il verbale che deve essere sottoscritto dal ricorrente o dal suo procuratore. In caso di esito positivo, il verbale costituisce titolo esecutivo. In difetto di conciliazione il Direttore ricorda alle parti che nei successivi 60 giorni hanno la facoltà di proporre ricorso al Collegio di conciliazione e arbitrato o all’Autorità giudiziaria vaticana.
L’Amministrazione è tenuta a comparire per esperire il tentativo di conciliazione. La mancata comparizione dell’Amministrazione equivale ad esito negativo del tentativo di conciliazione e se ne deve dare atto nel relativo verbale ai fini della successiva determinazione delle spese di giudizio da parte del Collegio o dell’Autorità giudiziaria vaticana.
Procedimento del ricorso avanti al Collegio di conciliazione e di arbitrato: il ricorso al Collegio di conciliazione e di arbitrato va presentato mediante raccomandata a.r. al Direttore dell’ULSA entro 60 giorni dalla data del verbale di non riuscita del tentativo di conciliazione o dalla scadenza del termine previsto per la durata del tentativo di conciliazione. Il ricorso, corredato dei dati e dei documenti necessari, viene trasmesso immediatamente dal Direttore al Collegio, insieme agli atti del procedimento del tentativo di conciliazione.
Entro 10 giorni dal ricevimento del ricorso, il Presidente del Collegio fissa l’udienza, indica la Commissione ed il relatore e dispone la trasmissione del ricorso e dei documenti all’Amministrazione. Tra la data della trasmissione del ricorso e quella fissata per l’udienza devono intercorrere almeno 30 giorni. L’Amministrazione può presentare le sue deduzioni ed eventuali richieste istruttorie fino a 10 giorni prima dell’udienza. Il ricorrente ha la facoltà di controdedurre non oltre 5 giorni prima dell’udienza.
All’udienza il ricorrente deve comparire personalmente e l’Amministrazione viene rappresentata da un delegato autorizzato a conciliare. Nell’udienza la Commissione tenta nuovamente la conciliazione e il tentativo può essere rinnovato fino alla pubblicazione della decisione. Nel caso di riuscita della conciliazione, la Commissione ne redige il processo verbale che ha efficacia di titolo esecutivo.
Se il tentativo di conciliazione ha esito negativo, la Commissione procede oltre nello svolgimento del procedimento regolato dalle norme del Codice di procedura civile vaticano, per quanto lo consenta la natura non giudiziaria del collegio. Le decisioni vengono assunte a maggioranza dei voti e sono inappellabili, salvo che nei casi di revocazione o di querela di nullità.