Can. 1733
§1. Ogniqualvolta sorga un motivo di contestazione nei confronti di un atto amministrativo singolare, l’autore dell’atto e i fedeli interessati sono tenuti a cercare di comune accordo un’equa soluzione, avvalendosi degli strumenti previsti dai canoni 1713-1716.
§2. Chi si sente gravato da un atto amministrativo singolare indicato nel can. 1732, prima di proporre ricorso gerarchico deve chiedere per iscritto la revoca o la correzione dell'atto al suo autore. La richiesta deve essere presentata entro trenta giorni utili dalla notifica o dall’effettiva conoscenza dell’atto e deve indicare le ragioni a sostegno della domanda, nonché tutta la documentazione idonea a comprovare le affermazioni in essa contenute. Con la richiesta si intende automaticamente presentata anche l'istanza di sospensione dell'esecuzione dell'atto.
§3. La norma del §2 non vale:
1) per il ricorso da presentare al Vescovo contro i decreti emessi dalle autorità a lui soggette;
2) per il ricorso contro un decreto che decide un ricorso gerarchico, a meno che la decisione non sia presa dal Vescovo;
3) per i ricorsi da proporre a norma del can. 57.
§4. L'autorità interpellata deve rispondere entro trenta giorni da quando gli è pervenuta la richiesta. Se l'autorità resta silente, o rigetta in tutto o in parte la richiesta, chi continua a sentirsi gravato deve presentare, entro trenta giorni utili dalla scadenza del termine o dalla notifica del nuovo decreto, una istanza di attivazione della procedura di conciliazione a norma dei canoni seguenti.