Can. 1736
§1. Nel caso di un esito positivo della conciliazione, si dà atto nel verbale dell’accordo raggiunto, delle condizioni della composizione e dei diritti e doveri assunti rispettivamente da ciascuna delle parti. Il verbale costituisce titolo esecutivo e le relative prestazioni possono essere fatte valere in giudizio avanti alla competente autorità giudiziaria: il tribunale diocesano per gli accordi stipulati con le autorità inferiori al vescovo diocesano, la Rota romana per gli accordi conclusi con le persone indicate nel can. 1405, §3, 1-3.
§2. Nel caso di un esito negativo della conciliazione, la parte che continua a sentirsi onerata dal provvedimento può ricorrere per un giusto motivo al superiore gerarchico dell’autore dell’atto, entro sessanta giorni utili dalla data del verbale in cui si formalizza la non riuscita del tentativo di trovare un’equa soluzione. Il ricorso può essere presentato avanti all’autore dell’atto, il quale deve immediatamente trasmetterlo al superiore gerarchico competente.
§3. Se non viene presentato nessun ricorso nel termine prescritto, cessa la sospensione dell’esecuzione dell’atto.