Can. 1733 bis
§1. La domanda di attivazione del rimedio consensuale di composizione va presentata al presidente del consilium conciliationis costituito nella diocesi (can. 1714):
1) se l'atto amministrativo è del vescovo diocesano o delle autorità allo stesso soggette;
2) se l’atto è del superiore generale di un istituto di vita consacrata di diritto diocesano o di una società di vita apostolica di diritto diocesano, a meno che il diritto proprio preveda diversamente.
§2. La domanda di attivazione del rimedio consensuale di composizione va presentata al Presidente del Consiglio di conciliazione della Curia romana:
1) se l’atto amministrativo è stato emanato o confermato dalla Segreteria di Stato ovvero è un atto amministrativo di un’altra istituzione curiale;
2) se l’atto amministrativo è emanato o confermato dal Superiore Generale di un istituto di vita consacrata di diritto pontificio o di una società di vita apostolica di diritto pontificio, a meno che il diritto proprio preveda altrimenti;
3) se l’atto amministrativo è emanato da una persona fisica o giuridica ecclesiastica che non ha superiore al di sotto del Romano Pontefice, a meno che la legge preveda diversamente.
§3. La domanda deve contenere tutti i dati necessari per identificare il ricorrente, l’atto amministrativo contestato, l’autorità amministrativa competente ed eventuali altri interessati. Inoltre, deve indicare le ragioni a sostegno delle contestazioni, nonché tutta la documentazione idonea a comprovare le affermazioni contenute nella richiesta.
§4. Il presidente del Consiglio di conciliazione competente, entro quindici giorni dal ricevimento dell’istanza, controlla l’esistenza di tutti i requisiti e decide circa l’ammissibilità della procedura di conciliazione, verificando l’esistenza dei presupposti essenziali del ricorso, ossia che sia inoltrato per un giusto motivo a riguardo di un gravame percepito nella sfera personale dal ricorrente da parte di un atto amministrativo singolare emanato dalle autorità inferiori a quelle supreme. Qualora siano riscontrate irregolarità sanabili nella forma della domanda, il presidente può invitare l’interessato a correggere l’istanza.
§5. Avverso il diniego dell’ammissibilità da parte del presidente del consiglio può essere proposto reclamo entro trenta giorni al Consiglio di conciliazione, il quale decide entro trenta giorni con la massima celerità, senza possibilità di ulteriore reclamo. Il rigetto dell'impugnazione equivale all'esito negativo della conciliazione.