Statuto del Consiglio di conciliazione della Curia Romana
Art. 1 (Costituzione)
§1. Viene costituito il Consiglio di Conciliazione della Curia Romana, quale ufficio preposto alla promozione e all’applicazione dei metodi consensuali di composizione delle controversie, in particolare quando nella causa è coinvolta come parte almeno un’istituzione curiale, oppure un istituto di vita consacrata di diritto pontificio oppure una società di vita apostolica di diritto pontificio o una persona fisica o giuridica ecclesiastica senza superiore al di sotto del Romano Pontefice.
§2. Il Consiglio è regolato dal presente Statuto nonché da eventuali norme amministrative che lo stesso Consiglio approvi.
§3. Agli effetti del presente Statuto s’intende:
a) per «metodi consensuali di composizione», gli strumenti e le procedure previsti nei cann. 1713-1716 CIC ordinati a risolvere le controversie con modalità alternative al processo giudiziario o al ricorso contenzioso, vale a dire la conciliazione o mediazione, la transazione e l'arbitrato;
b) per «domanda necessaria di conciliazione», il tentativo obbligatorio di conciliazione nelle controversie amministrative, di cui al can. 1733, §1 CIC;
c) per «domanda volontaria di composizione», la richiesta facoltativa per avviare uno dei «metodi consensuali di composizione»;
d) per «parti», i soggetti coinvolti in una controversia che può essere trattata con un «metodo consensuale di composizione».
Capitolo I - Struttura e funzionamento del Consiglio
Art. 2 (Composizione)
Il Consiglio è composto da un Presidente, un Segretario e almeno quattro Consiglieri.
Art. 3 (Nomina e requisiti)
§1. Il Presidente, il Segretario e i Consiglieri sono nominati dal Romano Pontefice per un quinquennio. La nomina è rinnovabile.
§2. Il Presidente, il Segretario e i Consiglieri devono essere giuristi battezzati cattolici, di buona fama, con riconosciuto prestigio scientifico e in possesso del Dottorato in Diritto canonico e di una adeguata competenza nell’ambito dei metodi consensuali di composizione delle controversie.
§3. Non possono essere nominati:
a) i Superiori Maggiori degli istituti di vita consacrata di diritto pontificio e delle società di vita apostolica di diritto pontificio, nonché i membri dei consigli dei suddetti Superiori Maggiori;
b) i superiori e gli ufficiali delle istituzioni curiali e degli uffici della Curia romana;
c) i membri delle istituzioni curiali della Curia Romana;
d) Le persone fisiche ecclesiastiche senza superiore al di sotto del Romano Pontefice;
e) i rappresentanti delle persone giuridiche ecclesiastiche senza superiore al di sotto del Romano Pontefice.
Art. 4 (Funzioni)
Sono funzioni del Consiglio:
a) attuare i metodi consensuali di composizione delle controversie nell'ambito delle competenze precisate nel successivo capitolo II del presente Statuto;
b) raccogliere, elaborare e diffondere informazioni necessarie e utili a perseguire i fini istituzionali di promozione e di applicazione dei metodi consensuali di composizione delle controversie, anche con la collaborazione dei consigli di conciliazione diocesani e interdiocesani;
c) predisporre e attuare programmi volti a sostenere e ad approfondire lo studio e la ricerca sui metodi consensuali di composizione, anche mediante l'organizzazione di convegni e corsi di formazione o perfezionamento;
d) fornire aiuto e assistenza ai consigli di conciliazione diocesani e interdiocesani, qualora ne facciano richiesta;
e) curare la gestione dell'Albo dei Conciliatori e degli Arbitri, secondo le disposizioni previste nel capitolo III del presente Statuto.
Art. 5 (Convocazione e deliberazioni del Consiglio)
§1. Il Consiglio deve essere convocato almeno tre volte l'anno ed ogniqualvolta il Presidente lo ritenga necessario o lo richieda la maggioranza dei Consiglieri.
§2. L'ordine del giorno è stabilito dal Presidente che vi include anche gli argomenti eventualmente proposti dai Consiglieri.
§3. Il Consiglio delibera a maggioranza dei voti. Nel caso di parità, prevale il voto del Presidente.
4. È compito del Segretario curare la verbalizzazione delle sedute.
§5. Nei casi previsti dal can. 1448, §1 CIC il Presidente o il Consigliere coinvolti devono astenersi. In tal caso, il Presidente viene sostituito nelle sue funzioni dal Consigliere più anziano. Qualora si debbano astenere tutti i componenti del Consiglio, il Supremo Tribunale della Segnatura apostolica nomina ad casum tre Consiglieri sostituti.
Capitolo II - Competenza e procedura di conciliazione
Art. 6 (Competenza)
§1. Il Consiglio conosce e tratta le «domande necessarie di conciliazione» di cui al can. 1733, §5 CIC:
a) quando l’atto amministrativo è stato emanato o confermato dalla Segreteria di Stato ovvero è un atto amministrativo di un’altra istituzione curiale;
b) quando l’atto amministrativo è emanato o confermato dal Superiore Generale di un istituto di vita consacrata di diritto pontificio o di una società di vita apostolica di diritto pontificio, a meno che il diritto proprio preveda altrimenti;
c) quando l’atto amministrativo è emanato da una persona fisica o giuridica ecclesiastica che non ha superiore al di sotto del Romano Pontefice, a meno che la legge preveda diversamente.
§2. Il Consiglio è competente anche a gestire il tentativo di conciliazione dopo l'introduzione del ricorso gerarchico ai sensi del can. 1737, §2, su richiesta delle parti o del superiore gerarchico.
§3. Oltre ai casi di cui al §1, il Consiglio è competente a conoscere e trattare le «domande volontarie di composizione» che siano state deferite di comune accordo dalle parti interessate.
§4. Sono escluse della competenza del Consiglio le procedure conciliative in materia di lavoro che sono di competenza dell’Ufficio per il Lavoro della Sede Apostolica.
Art. 7 (La domanda necessaria di conciliazione)
§1. Chi si sente gravato da un atto amministrativo delle autorità elencate dall'art. 6.1, dopo aver esperito inutilmente la richiesta di revoca o di correzione al suo autore a norma del can. 1733 §§ 2-4, deve presentare entro trenta giorni utili una domanda necessaria di conciliazione al Presidente del Consiglio di conciliazione della Curia romana (can. 1733, §5).
§2. Pervenuta la richiesta, il Presidente deve decidere in merito alla sua ammissibilità, a norma del can. 1733, §7. Nel caso di esito affermativo, il Presidente comunica alle parti l'accoglimento dell'istanza e notifica contestualmente l’Albo dei Conciliatori e degli Arbitri, concedendo un congruo periodo di tempo affinché le parti scelgano tra gli iscritti all'Albo un conciliatore o un collegio di tre conciliatori.
§3. Se le parti non raggiungono un accordo sulla designazione del conciliatore oppure se trascorre inutilmente il termine di cui al §2, il Presidente, udito il Consiglio, assegna la causa a un conciliatore o a un collegio di tre conciliatori tra gli iscritti all’Albo, dandone successivamente comunicazione alle parti.
§4. Qualora il Presidente non ammetta la domanda di conciliazione, le parti interessate possono ricorrere al Consiglio avverso il rigetto, entro trenta giorni dalla notifica del diniego, a norma del can. 1733, §8. Il Consiglio decide in modo definitivo sul ricorso entro trenta giorni.
§5. La procedura di conciliazione è regolata dai canoni 1734, §§ 2-6 e 1737.
Art. 8 (La domanda volontaria di composizione)
§1. Al di fuori della tipologia di cause previste nell'art. 7.1, nelle altre controversie che coinvolgono come parte almeno un’istituzione curiale, oppure un istituto di vita consacrata di diritto pontificio oppure una società di vita apostolica di diritto pontificio o una persona fisica o giuridica ecclesiastica senza superiore al di sotto del Romano Pontefice, le parti possono decidere, di comune accordo o per iniziativa di una sola parte, di rivolgersi al Consiglio di conciliazione della Curia romana per attuare un metodo consensuale di composizione.
§2. La domanda volontaria di composizione va presentata al Presidente, e deve contenere tutti i dati necessari per identificare le parti e l'oggetto della controversia.
§3. Pervenuta la domanda, il Presidente deve valutare se le parti sono concordi nell'indicare lo specifico rimedio consensuale di cui intendono avvalersi, tra conciliazione, transazione o arbitrato:
a) se le parti concordano sul rimedio consensuale di composizione, il Presidente notifica loro l’Albo dei Conciliatori e degli Arbitri, concedendo un congruo periodo di tempo affinché scelgano uno o più conciliatori o arbitri, sempre in numero dispari;
b) se le parti non sono concordi nell'indicare uno specifico rimedio consensuale di composizione, oppure se la domanda viene presentata senza il consenso di tutte le parti, il Presidente, o uno dei Consiglieri dallo stesso delegato, si adoperano, interpellando espressamente le parti, per aiutare le stesse a trovare un accordo sul metodo di composizione più adeguato. Se le parti raggiungono un accordo, il Presidente o il Consigliere delegato notificano l’Albo dei Conciliatori e degli Arbitri, concedendo un congruo periodo di tempo affinché scelgano uno o più conciliatori o arbitri, sempre in numero dispari.
§4. Se le parti non raggiungono un accordo sul rimedio consensuale da attivare, il Presidente o il Consigliere delegato dichiarano abbandonato il tentativo di composizione e lo notificano alle parti.
§5. Se le parti sono concordi sul rimedio consensuale da attivare, ma trascorre inutilmente il termine di cui al §1, a) o b) per la comunicazione della scelta degli arbitri o dei conciliatori, si presume che le parti rimettano la scelta al Consiglio di conciliazione. Il Presidente, udito il Consiglio, propone alle parti uno o più arbitri o conciliatori, invitandole a confermare la scelta dei nominativi entro un breve e congruo spazio di tempo. Se una delle parti rifiuta la scelta oppure se una o tutte le parti non si esprimono entro il termine stabilito, si procede come previsto nel §4.
Art. 9 (Svolgimento)
§1. Per la procedura dell'arbitrato, si seguono il can. 1716 CIC e le norme speciali in esso richiamate (artt. 4-9 della legge speciale).
§2. Per la procedura di conciliazione si segue il can. 1714 CIC e le norme speciali in esso richiamate (artt. 4-6 della legge speciale).
§3. Per la transazione, si segue la procedura di conciliazione prevista nel §2 al fine di raggiungere un testo condiviso e per la stipulazione dell'accordo si segue il can. 1715 CIC.
Art. 10 (Principio di rispetto dell’autonomia delle parti)
Il Presidente e i Consiglieri devono rispettare e sollecitare l’autonomia decisionale delle parti, evitando di soppiantare la loro iniziativa e le loro valutazioni con le proprie, e ciò anche, nella misura del possibile, quando si tratti di domanda necessaria di conciliazione.
Capitolo III - Albo dei Conciliatori e degli arbitri
Art. 11 (Istituzione e gestione dell'Albo dei Conciliatori e degli Arbitri)
§1. Viene istituito l'Albo dei Conciliatori e degli Arbitri, competenti a trattare i metodi consensuali di composizione delle controversie.
§2. È compito del Consiglio di Conciliazione della Curia romana curare la conservazione e la gestione dell'Albo.
Art. 12 (Competenza del Presidente e del Consiglio)
§1. Spetta al Presidente del Consiglio approvare l’iscrizione all’Albo dei Conciliatori e degli Arbitri.
§2. Spetta al Consiglio la decisione di rimuovere un iscritto dall’Albo dei Conciliatori e degli Arbitri, per una causa grave. La decisione deve essere adeguatamente motivata.
§3. Il Consiglio cura e promuove la formazione permanente degli iscritti all'Albo.
Art. 13 (Iscrizione all'Albo)
§1. Hanno diritto di essere iscritti all’Albo dei Conciliatori e degli Arbitri gli avvocati della Curia Romana e gli avvocati della Santa Sede che ne facciano richiesta.
§2. Possono essere ammessi ad casum gli avvocati della Rota Romana che dimostrino una adeguata preparazione in ordine ai mezzi consensuali di composizione.
§3. Il diniego dell’iscrizione deve essere adeguatamente motivato. Contro di esso si può interporre ricorso al Collegio che decide con la massima celerità.
§4. L’iscrizione all’Albo è a tempo indeterminato.
Art. 14 (Pubblicità)
L’Albo dei Conciliatori e degli Arbitri è di accesso pubblico.
Capitolo IV - Disposizioni finali
Art. 15 (Diritto applicabile)
In tutto ciò che non è previsto nel presente Statuto, laddove non si opponga la natura della cosa e ferme restando eventuali norme speciali emanate dallo stesso Consiglio di Conciliazione della Curia romana, si osservano le norme del Codice di Diritto Canonico e le norme universali riguardanti le materie dei cann. 1713-1716.