Per cause amministrative si intendono le controversie relative agli atti amministrativi singolari, ossia rivolti a soggetti determinati e per situazioni concrete, emessi nel foro esterno (can. 130) dalle autorità inferiori a quelle supreme (can. 1732 CIC). Tali sono i decreti, con i quali viene stabilita una decisione o una provvisione (can. 48 CIC), i precetti singolari, con i quali viene dato un ordine o una proibizione (can. 49 CIC), oppure i rescritti, con i quali viene concesso un privilegio, una dispensa o un’altra grazia (can. 59, § 1 CIC).
Nell'illustrazione dei rimedi si possono distinguere gli strumenti preventivi che facilitano la conciliazione anche prima che sorga una controversia, strumenti che promuovono la risoluzione pacifica di una controversia e procedimenti speciali previsti in determinati ambiti.
Proposte di norme di riforma
Le proposte di riforma della normativa vigente in merito alle cause amministrative sono dirette ai seguenti obiettivi:
Perfezionare le norme vigenti sui ricorsi amministrativi, predisponendo strutture e procedure apposite per gestire le composizioni pacifiche delle controversie nei diversi livelli gerarchici;
Rendere più efficaci i tentativi di ricerca della conciliazione, stabilendo precisi doveri di collaborazione delle parti e garantendo la sospensione dei termini di proposizione dei ricorsi contenziosi fino all'esito delle trattative;
Promuovere l'attuazione dei rimedi di composizione consensuale, prevedendo sia forme necessarie di attivazione della conciliazione come condizione preliminare al ricorso gerarchico, sia forme ulteriori e volontarie ogniqualvolta sussista la disponibilità delle parti di perseguire la concordia.
Le proposte di perfezionamento della normativa prevedono due diverse tipologie di riforma:
1) Proposte di modifica del testo di norme vigenti
2) Proposte di integrazione della normativa con l'emanazione di norme ulteriori
1) Le proposte di modifica della normativa vigente riguardano principalmente il perfezionamento dei canoni 1733-1737 CIC con una disciplina più articolata e approfondita dell'attuazione dei rimedi di composizione consensuale nei diversi livelli gerarchici. In particolare si propone di regolare più precisamente:
l'enunciazione del principio del favor conciliationis e la disciplina della richiesta preventiva di modifica (can. 1733);
la sospensione dell'esecuzione dell'atto amministrativo (can. 1735);
la reiterazione della conciliazione nel ricorso gerarchico (can. 1737).
2) Le proposte di integrazione della normativa concernono la regolamentazione degli organismi e dei procedimenti deputati all'attuazione dei rimedi di composizione consensuale, sia necessari che volontari. In particolare si prevede: