La specificità della conciliazione nelle cause matrimoniali
La conciliazione o mediazione nelle situazioni di crisi familiare viene solitamente intesa e applicata nei procedimenti civili come un percorso di crescita che può coinvolgere non solo i coniugi, ma anche altri familiari, e che è diretto a stimolare l’attivazione di nuove capacità di comunicazione in un assetto familiare mutato, per rigenerare i legami e concordare nuove modalità di gestione delle relazioni reciproche. Nel caso di crisi della coppia, gli sposi sono aiutati a riscoprire le ragioni dello stare insieme e a superare le contrapposizioni con una rinnovata impostazione della comunione interpersonale, ovvero, qualora la frattura risulti insanabile, a ristabilire comunque modalità di comunicazione che consentano di affrontare i procedimenti di separazione e di divorzio in forma pacifica e rispettosa della dignità dell’altro e delle rispettive esigenze. Per quanto concerne poi il ruolo di genitori, sia che ristabiliscano la comunione interpersonale, sia che si separino definitivamente, i coniugi devono riuscire a progettare un nuovo assetto di relazioni con i figli e tra di loro che permetta di continuare a svolgere le responsabilità di cura della prole in modo collaborativo e attento all’interesse della prole.
Questo tipo di mediazione può certamente trovare applicazione nell’ordinamento della Chiesa in virtù del favor conciliationis, ma nelle cause canoniche le procedure conciliative assumono un valore peculiare e richiedono modalità specifiche in rapporto al fine proprio di ricerca della verità in ordine alla salus animarum, ossia la verità in merito alla propria vocazione matrimoniale:
a) per dare risposte circa l’attuazione del progetto di Dio sul matrimonio;
b) per aiutare a vivere la vocazione al matrimonio, a comprendere che cosa non ha funzionato nella relazione coniugale e a capire come riuscire a vivere autenticamente la vocazione sponsale nel piano salvifico;
c) per fare in modo che il fallimento del matrimonio sia un’occasione di crescita, di conversione, di rigenerazione, per stimolare e rendere le persone capaci di successive scelte vocazionali mature nelle relazioni familiari.
A tal fine, occorre certamente cercare di fare andare d'accordo i coniugi, ma, ben di più, bisogna impostare il dialogo processuale tra le parti come una via efficace per la rigenerazione dei rapporti con Dio, con se stessi, con il coniuge, con i figli.
Le procedure rigenerative delle relazioni familiari nelle cause matrimoniali possono essere pertanto distinte in due tipologie:
procedure di ricerca della conciliazione tra i coniugi
procedure di accompagnamento nella gestione delle cause
Proposte di norme integrative
Sotto il profilo delle norme disposte a livello universale manca ancora una regolamentazione organica e unitaria del servizio di accompagnamento giuridico-pastorale, diretta a stabilire il modo di predisporre gli organismi competenti e le procedure da seguire. Soprattutto, è completamente assente una regolamentazione puntuale delle interazioni tra il servizio di accompagnamento giuridico-pastorale e il processo di nullità del matrimonio, nelle diverse fasi di sviluppo: sia prima dell’introduzione della causa, sia durante il processo, sia dopo l’emanazione della decisione. Tale interazione appare necessaria per fare in modo che non solo i rimedi pastorali, ma lo stesso processo diventi uno strumento efficace di rigenerazione dei rapporti familiari. Il processo, infatti, non è solo un meccanismo tecnico-giuridico diretto ad accertare la verità in merito al matrimonio delle parti, allo scopo di regolarizzare la loro posizione nella comunità ecclesiale, ma costituisce soprattutto un rimedio salutare per il cammino di santificazione dei fedeli, nella misura in cui il confronto processuale riesca ad attivare un percorso di formazione e di guarigione spirituale che conduca i coniugi a riconciliarsi con Dio, con se stessi, il proprio passato, l'altro coniuge e, se vi siano, pure i figli, così da ridare nuovo significato alla vocazione sponsale e potenziare le risorse per impostare rettamente le relazioni familiari.
Le proposte di riforma della normativa vigente in merito alle cause di nullità matrimoniale sono dirette ai seguenti obiettivi:
• Perfezionare le norme vigenti sul servizio di accompagnamento giuridico-pastorale in modo da predisporre una regolamentazione organica e unitaria degli organismi deputati, delle attività e delle procedure;
• Stabilire un coordinamento tra il servizio di accompagnamento e il processo canonico che non sia limitato alla sola fase di consulenza preliminare, ma si svolga in forma sistematica e continuativa per tutta la durata del giudizio, nelle sue diverse fasi di sviluppo: sia prima dell’introduzione della causa, sia durante il processo, sia dopo l’emanazione della decisione;
• Approntare un protocollo di azioni congiunte tra operatori di pastorale familiare e operatori di giustizia che consenta di mettere in atto pratiche di accompagnamento intragiudiziale che possano favorire la conciliazione tra i coniugi o quanto meno promuovere la loro collaborazione pacifica e responsabile;
• Favorire una conversione pastorale dell'attività giudiziale, integrando l'arte dell'accompagnamento anche nel modo di svolgere le funzioni processuali, con riguardo ai gesti e al linguaggio, in modo da proseguire le stesse attenzioni di cura nei confronti dei coniugi nel corso di tutto il giudizio di nullità del matrimonio.
Le proposte di modifica e di integrazione riguardano pertanto i seguenti ambiti:
→ Regolamentazione organica e unitaria delle strutture di accompagnamento giuridico-pastorale
→ Coinvolgimento e responsabilizzazione dei coniugi
→ Procedure di conciliazione nel processo