Il favor conciliationis alle radici
della tradizione della Chiesa
Il favor conciliationis alle radici
della tradizione della Chiesa
Nella Chiesa la riconciliazione è principio soteriologico che attiene al cuore del messaggio evangelico e costituisce un fine essenziale della missione ecclesiale, in quanto si trova al centro dell’economia divina della storia della salvezza che è stata portata a compimento dall’opera di redenzione del Messia. Nel mistero pasquale cristiano, quindi, le due dimensioni della riconciliazione, quella verticale della relazione con Dio e quella orizzontale degli individui tra di loro, sono intimamente connesse: il dono gratuito della redenzione è la fonte del rinnovamento dell’animo del credente che conduce ad assumere atteggiamenti di benevolenza nei confronti del prossimo, così da superare e comporre ogni eventuale divergenza; nel contempo, non si può essere in comunione autentica con Dio se non si è disponibili a cercare la conciliazione e la concordia nei rapporti con gli altri (Mt 5, 23-24; Mc 11, 25).
Davanti a qualsiasi tipo di conflitto, Cristo ammonisce a ricorrere a un paradigma di giustizia superiore a quello che si riduce a una applicazione meramente formale della legge (Mt 5, 20) e che, se pure riesca a contenere i litigi e a ripristinare la certezza nei rapporti tra gli individui, non si preoccupa di sanare nella sostanza le lacerazioni nelle relazioni interpersonali e quindi non giunge a riconciliare i cuori, a ripristinare la concordia che sola può portare a una pace autentica. Il parametro di giustizia da superare è quello centrato sulla logica retributiva, emblematicamente espressa dalla ‘legge del taglioneʼ (Mt 5, 38), che stabilisce di rispondere all’offesa e di punire il colpevole con una sanzione di eguale gravità, di contrapporre cioè al male un altro male. Il modello evangelico di giustizia, per contro, è perfezionato dalla dimensione della misericordia ed esige di non reagire in modo vendicativo e di non rispondere al male con altro male, alla violenza con altra violenza, innescando così un circolo vizioso che porta alla degenerazione delle relazioni umane (Mt 5, 38-42), ma richiede, piuttosto, di porre un argine alla violenza altrui con una reazione che non sia ispirata da passioni negative nei confronti degli altri, quali ira, sdegno o desiderio di rivalsa, bensì sia animata dalla disponibilità a promuovere sempre il bene dell’altro, anche di chi si comporti da nemico (Mt 5, 43-48; Lc 6, 27-36).
Si sollecita, in definitiva, ad adottare uno stile nuovo nei rapporti con gli altri che non faccia mai venire meno il rispetto dovuto alla loro dignità di persone, sia nei comportamenti esteriori, sia nelle disposizioni interiori (Mt 5, 22 e 27); un atteggiamento di benevolenza che porti a cambiare anche il modo di affrontare le eventuali divergenze, in quanto induce a non fissarsi sul proprio punto di vista e a non esigere a tutti i costi di far valere le proprie pretese, ma esorta a guardare anche al punto di vista dell’altro, a essere aperti al dialogo per poter comprendere le sue esigenze e cercare di comporre i diversi interessi con un accordo che tenda a ripristinare rapporti di vera concordia (Mt 5, 25).
Per quanto concerne in specifico la composizione dei dissidi all’interno della comunità, nell’insegnamento di Cristo sono riportate parole esplicite e indicazioni precise che sono divenute le basi e i principi ispiratori per la successiva disciplina consolidata nei primi secoli di vita cristiana. Il passo fondamentale è il brano del vangelo di Matteo 18, 15-17 in cui viene spiegato il modo di comportarsi nei confronti di un fratello resosi colpevole di un peccato, secondo un metodo che si sviluppa in passaggi progressivi, prima con la correctio fraterna e poi con la denunciatio evangelica, venendo ad assumere la struttura di una procedura di riconciliazione. Il procedimento si svolge appunto nella forma del dialogo che si articola e si sviluppa in tre fasi: dapprima a tu per tu tra il colpevole dell’offesa e chi l’ammonisce a pentirsi del male commesso; se non riesce questo tentativo, si può ricorrere all’aiuto e alla mediazione di altre persone per indurre il renitente alla resipiscenza; infine, la ricerca della riconciliazione viene portata innanzi all’assemblea, coinvolgendo l’intera comunità quale corresponsabile nel recupero del fratello. Se il peccatore persiste nel rifiuto a convertirsi, la conclusione non è tanto una condanna di scomunica da parte della comunità, quanto piuttosto la presa d’atto della pertinacia nell’errore e dell’indisponibilità del peccatore a far parte della comunione, da cui deriva la sua auto-esclusione dai vincoli di fraternità ecclesiale, l’essere trattato non come fratello, ma come «ethnicus et publicanus».
L’insegnamento evangelico in merito al principio di riconciliazione come nuovo paradigma di giustizia su cui impostare le relazioni tra fratelli viene recepito fin dall’inizio nella dottrina e nella prassi delle comunità cristiane. Già nelle lettere apostoliche si riscontrano le prime testimonianze del ricorso al metodo dialogico della correctio fraterna per strutturare le procedure di ammonizione e di riprensione dei fedeli ritenuti responsabili di qualche comportamento negativo (Gal 6, 1; 1 Ts 5, 14; 2 Ts 3, 14-15; Tt 3, 10-11). Ancor più, e in una prospettiva più ampia, emergono attestazioni di come il precetto della carità e della benevolenza reciproca venga affermato come stile di vita proprio del seguace di Cristo (1 Cor 13, 4-7; Gal 6, 2; Ef 4, 1-3; Col 3, 12-15), così da esigere comportamenti coerenti nel modo di affrontare eventuali discordie con gli altri componenti della comunità (Rm 12, 14, 17, 21; 1 Ts 5, 15).
In questo senso va appunto intesa la riprovazione, contenuta nella prima lettera dell’apostolo Paolo ai fedeli di Corinto, in merito all’avere liti vicendevoli sulle questioni di questo mondo e per giunta dinnanzi ai tribunali dei pagani (1Cor 6, 1; 6-7). Il biasimo si ricollega non solo alla vergogna di portare un conflitto avanti a un giudice esterno alla comunità, e non solo allo scandalo di rendere note le ingiustizie perpetrate tra fratelli, ma soprattutto al fatto stesso del perdurare dei contrasti per l’indisponibilità ad appianare lo scontro tra le opposte pretese, a rinunciare a qualcosa di proprio e a preferire di subire una ingiustizia pur di ricucire le lacerazioni nei rapporti interpersonali. Il rimprovero, quindi, viene mosso per il venir meno al dovere di conservare la comunione tra coloro che sono chiamati a essere un solo corpo. Come viene infatti ripetutamente affermato in altri passi delle lettere paoline, i cristiani non devono lasciarsi dominare dall’ira e dallo sdegno, ma sono tenuti a rinnovarsi in Cristo nello spirito della mente (Ef 4, 20-24) e a rivestirsi di carità e di misericordia, in modo da sanare ogni dissidio con il perdono reciproco (Ef 4, 31-32), per conservare l’unità nella pace e nella concordia (Ef 4, 1-3; Col 3, 12-15).
L’impegno a mantenere relazioni di fraternità nella benevolenza reciproca grava su tutti i fedeli (1 Ts 5, 13; Tt 3, 2) ma viene affermato con maggiore forza e pregnanza nei confronti di coloro che assumono funzioni di guida e di direzione della comunità. Ai vescovi, infatti, si chiede di essere esemplari nei comportamenti di vita cristiana, tanto sul piano personale quanto nella condotta di governo. Dal primo punto di vista, sono tenuti a non essere litigiosi ma miti, a non reagire con asprezza alle offese ma a essere pazienti e a correggere con dolcezza (1 Tm 3, 3; 2 Tm 2, 24-25). Riguardo poi al modo di gestire i conflitti, devono cercare di favorire il reintegro nella comunione dei fratelli dissidenti, ricorrendo alla procedura di riconciliazione propria della correctio fraterna (1 Ts 5, 14; 2 Ts 3, 14-15; 1 Tm 3, 10-11).
I precetti tratti dall’insegnamento evangelico e dalle lettere apostoliche siano stati costantemente e largamente richiamati alla stregua di assiomi basilari cui ispirarsi per dettare le regole di gestione dei conflitti all’interno delle comunità, tanto da poter asserire che il principio di riconciliazione abbia veramente inciso sull’intera disciplina in materia, sia come dovere dei fedeli, sia come compito delle autorità, sia come stile di composizione delle controversie.
A partire dalle prime collezioni, c. d. pseudo-apostoliche, si trovano in effetti insistenti raccomandazioni ai cristiani di promuovere la comunione nei rapporti reciproci. Già nella Didaché viene tratteggiato il dovere di evitare di sollevare conflitti e di prodigarsi invece a sanare eventuali discordie (IV, 3), un obbligo considerato così grave da essere sanzionato con l’emarginazione dalla comunità (XV, 3). L’impegno di conservare la pace e di non permanere nell’inimicizia con i fratelli risulta poi sottolineato nella posteriore Didascalia Apostolorum come una precisa responsabilità dei figli della luce, tanto nei confronti di Dio, in quanto sono tenuti a cooperare nella missione di salvezza (II, 54, 4-5), quanto nei confronti della comunità, dato che cedere alla tentazione di provocare affronti o contese produce lacerazioni nel popolo riunito da Dio e pone colui che le genera, e si ostina a perseverare nel conflitto, in una condizione di estraneità all’aggregazione dei fedeli (II, 56, 2-3).
A riguardo della funzione pastorale dei vescovi, inoltre, sono evidenziati i compiti che loro spettano, quale guida della comunità, nel promuovere rapporti di comunione. Anzitutto, devono porsi a modello dello stile di pace, nel reggere il popolo di Dio con mansuetudine e pazienza (II, 57, 1) e nel coltivare la concordia anche nelle relazioni gerarchiche (II, 44, 4). Inoltre, devono ammonire i fedeli a non scontrarsi con gli altri fratelli e prodigarsi per riconciliare coloro che sono in conflitto (II, 54, 1). Infine, qualora non si riesca a sanare in modo consensuale le divergenze, ai vescovi spetta il compito di giudicare sulle controversie e di individuare in forma autorevole la soluzione che possa comporre le diverse istanze e consentire a colui che risulta colpevole di qualche offesa di essere reintegrato nella comunità, al termine di un percorso penitenziale (II, 46, 5-6).
Come si può notare, dalle fonti dei primi secoli emerge lo spazio dedicato alla riconciliazione e le strategie e i metodi che possono essere adottati per assicurare la prosecuzione di rapporti pacifici tra i fedeli, pure quando insorgano conflitti. La via primaria da percorrere è quella della ricerca di un accordo spontaneo che renda compatibili le rispettive pretese, anche ricorrendo a reciproche rinunce e concessioni. Se le parti non riescono da sole a trovare una soluzione che riceva il consenso di tutti, possono essere aiutate a trovare una proposta conciliativa dall’azione mediatrice di altri fedeli o dall’intervento dello stesso vescovo. Qualora tuttavia non ci sia la disponibilità dei litiganti ad accordarsi su di una composizione consensuale, la ricerca di una soluzione adattiva può essere deferita per volontà comune alla decisione di un soggetto imparziale scelto dalle stesse parti, ovvero, se neppure si riesce a definire il compromesso per individuare questo soggetto, la questione viene rimessa al giudizio del vescovo. Peraltro, anche nelle ipotesi in cui si ricorra alla via contenziosa, l’azione del vescovo nel corso del processo deve sempre tendere a sollecitare e favorire la riappacificazione dei contendenti.
Risultano così individuati nella sostanza già dagli albori di vita delle comunità cristiane gli istituti diretti ad attuare il principio di riconciliazione nell’ordinamento della Chiesa e che saranno progressivamente disciplinati giuridicamente in modo sempre più preciso nei secoli successivi: la transazione, il compromesso arbitrale e la conciliazione in giudizio.
Lo sforzo di tradurre il monito di evitare le liti in forme giuridiche efficaci ha condotto il diritto canonico ad adattare, integrare e sviluppare gli istituti giuridici tratti dal diritto romano al fine di definire in modo originale strumenti molteplici ed eterogenei, giudiziali o stragiudiziali, obbligatori o volontari, onerosi o gratuiti, in grado di essere utilizzati come rimedi preferenziali nei diversi ambiti di competenza della Chiesa, per rispondere alle varie esigenze di composizione equitativa degli interessi nelle differenti tipologie di controversie.
La ricchezza di questa tradizione giuridica contenuta nello ius decretalium viene successivamente ridotta nella disciplina normativa e soprattutto depotenziata nella portata ideale e nell’efficacia vincolante dalle codificazioni del secolo scorso. Invero, il prevalere di una concezione più autoritaristica delle relazioni inerenti all’esercizio delle funzioni di giurisdizione ha condotto a relegare i rimedi consensuali di accomodamento dei dissidi alla sfera dei rapporti tra privati e a limitare la rilevanza delle procedure conciliative al solo ambito delle contese processuali. Quantunque la legislazione vigente continui a esortare i fedeli e le autorità a risolvere pacificamente i conflitti, di fatto la ricerca della concordia non costituisce più il metodo maggiormente sollecitato e favorito nella gestione delle controversie.
Tuttavia, proprio il richiamo del principio evangelico di riconciliazione, unitamente al recupero delle precedenti elaborazioni della dottrina e delle regole del diritto e della prassi, deve stimolare a ripulire la via della conciliazione dalle residue resistenze ideologiche, così da ripristinare in pienezza il favor conciliationis quale ratio intrinseca al sistema di giustizia ecclesiale, non solo nell’uso dei rimedi processuali, ma nel modo stesso di impostare le relazioni dei fedeli tra di loro e con le autorità di governo. De iure condito il rimando alla tradizione e ai principi ispiratori può pertanto indurre a interpretare le norme vigenti, pur lacunose e imperfette, nel senso più adeguato a incoraggiare e agevolare un ricorso più ampio possibile agli strumenti consensuali di soluzione delle controversie. De iure condendo, si può auspicare un intervento del legislatore che perfezioni le previsioni esistenti, eliminando le antinomie, precisando gli istituti e adottando le disposizioni integrative dirette a predisporre gli organismi e le procedure necessarie per consentire di attuare effettivamente in forme efficaci la conciliazione. Tali riforme potrebbero essere assunte anche a livello delle Chiese particolari, nel rispetto del principio di sussidiarietà contemplato dai codici, con disposizioni complementari alla normativa universale, idonee a promuovere la ricerca della concordia nelle modalità più corrispondenti alle esigenze e alle condizioni delle singole comunità ecclesiali.